Cassazione Penale, Ordinanza n. 28968/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., nonché la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate in modo adeguato dai giudici di merito; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La decisione riguarda una condanna per evasione e il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per l'ipotesi di cui al comma 4.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando il mancato riconoscimento di attenuanti o la ritenuta recidiva, non contesta puntualmente le ragioni poste a base della decisione impugnata e resta generico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di circostanze attenuanti o del trattamento sanzionatorio non può risolversi in una mera reiterazione di questioni di merito già valutate, ma deve evidenziare uno specifico vizio logico o giuridico della motivazione.
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