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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33036/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sull'imposizione dell'imposta di registro in relazione all'atto di risoluzione consensuale parziale di una cessione di crediti (contratto di factoring del 21.11.2013). Questioni principali: (i) se la retrocessione dei crediti nell'ambito di un contratto di factoring integri una prestazione di natura finanziaria soggetta ad IVA (seppure esente) e quindi rientri nel principio di alternatività IVA/registro (imposta in misura fissa ex art. 40 d.P.R. 131/1986); (ii) quale debba essere la base imponibile per l'imposta di registro — l'ammontare del corrispettivo per la risoluzione o l'intero importo del credito; (iii) applicabilità dell'esenzione prevista per cessioni di crediti verso PA (art. 8 d.l. 35/2013). Le parti hanno dedotto violazioni di norme tributarie (artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972; artt. 20, 28 e 40 d.P.R. 131/1986) e la corretta qualificazione giuridica dell'operazione di retrocessione all'interno del factoring (pro solvendo vs pro soluto).

La decisione

La Corte ha riunito i due giudizi e, accogliendo il ricorso di Claudio Cerini (n. 34041/2019), ha cassato la sentenza n. 1977/2019 della C.T.R. Lazio e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Conseguentemente ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate nel procedimento n. 2219/2020 e ha accolto il ricorso incidentale di San Raffaele S.p.A., cassando la sentenza n. 6816/2018 e rinviando anch'essa alla Corte tributaria regionale in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la retrocessione dei crediti, se inserita in un factoring pro solvendo che ha natura finanziaria assimilabile a un'anticipazione, integra una prestazione rientrante nel campo IVA (anche se esente) e quindi opera il principio di alternatività IVA/registro con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (e, nella determinazione della base, occorrerà considerare il corrispettivo della risoluzione e non automaticamente l'intero ammontare del credito). Le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 3 comma 2 n. 3

    "costituiscono 'prestazioni di servizi' (...) 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni."

    La retrocessione/operazione di factoring può rientrare tra le prestazioni di servizi finanziari rilevanti ai fini IVA.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 10

    "Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; ..."

    Anche se esenti, le prestazioni finanziarie (come taluni fattispecie di factoring) rientrano nel campo d'applicazione dell'IVA e dunque attivano il criterio di alternatività IVA/registro (art. 40 d.P.R. 131/1986).

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 40 comma 1

    "per gli atti soggetti a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa"

    Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: le operazioni che rientrano nel campo IVA (anche se esenti) sono soggette all'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 28

    Regola la determinazione della base imponibile per atti relativi a risoluzioni: la base può essere costituita dalle prestazioni derivanti dalla risoluzione; ma la qualificazione della natura dell'operazione (finanziaria/servizio) incide sulla misura applicabile (fissa vs proporzionale).

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 20

    Norme in materia di applicazione dell'imposta di registro che il giudice ha preso in considerazione nel valutare la corretta tassazione dell'atto di risoluzione.

  • d.l. n. 35/2013, art. 8

    Prevede l'esenzione dall'imposta di registro per le cessioni di crediti maturati verso la pubblica amministrazione; la Corte sottolinea che tale esenzione non si estende automaticamente per analogia alle risoluzioni, e va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • Se la retrocessione di crediti avviene nell'ambito di un contratto di factoring che ha natura finanziaria (spec. factoring pro solvendo con anticipazioni), l'operazione rientra nel campo IVA (anche se esente) e opera il principio di alternatività IVA/registro: si applica l'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 d.P.R. 131/1986.
  • La qualificazione sostanziale del rapporto (pro solvendo vs pro soluto; natura 'anticipatoria' simile a sconto bancario) è decisiva per la qualificazione ai fini IVA e per la scelta della tassazione (fissa vs proporzionale).
  • In caso di risoluzione consensuale (mutuo dissenso) che ricostituisce un 'nuovo contratto, uguale e contrario', occorre verificare se la risoluzione genera un nuovo passaggio di ricchezza (corrispettivo) che costituisce la base imponibile: in molte ipotesi la base sarà il corrispettivo concordato per la risoluzione e non l'intero importo del credito.
  • L'esenzione prevista per cessioni di crediti verso la PA (dl 35/2013 art. 8) non si estende automaticamente alle atti risolutori: la possibilità di esenzione va valutata in base alla natura della singola operazione e non per analogia.
  • Nel giudizio tributario si dovrà preferire l'analisi della sostanza economica dell'operazione e l'interdipendenza degli atti (Corte di Giustizia): l'esame 'atomistico' può essere artificioso se più elementi formano una prestazione unica indissociabile.

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