Cassazione Civile, Sentenza n. 33019/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'inclusione nel valore in dogana di: (i) commissioni di acquisto riconosciute ad Adidas Sourcing Ltd (dispute se esenti come "purchase commissions" ai sensi dell'art. 32 CDC); (ii) technical assistance charges (TAC) relative a design, sviluppo, rimanenze e macchinari per calzature, chiesti esclusi in relazione a spedizioni di campionario; (iii) royalties pagate a soggetti titolari dei marchi, dedotte non dovute salvo che costituiscano condizione della vendita; e (iv) la sproporzione della sanzione amministrativa irrogata (art. 303 T.U.L.D.) rispetto ai tributi contestati.
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso. In particolare: (1) primo motivo (commissioni d'acquisto): il motivo è ritenuto fondato in diritto: la Corte chiarisce che la nozione di "commissioni d'acquisto" nell'art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992 si riferisce a corrispettivi pagati per un servizio di rappresentanza prestato dall'agente al momento dell'acquisto e che la valutazione fattuale sull'effettiva qualifica dell'incarico (agente vs. intermediario) è necessaria; la sentenza di merito dovrà essere riesaminata in rinvio per accertare se le somme siano effettivamente commissioni d'acquisto esenti dall'addizione al valore doganale. (2) secondo motivo (TAC): rigettato per genericità e indeterminatezza del motivo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero documentato che i beni erano destinati alla vendita e fatturati, giustificando l'inclusione. (3) terzo motivo (royalties): rigettato; la Corte ha ritenuto che la verifica su poteri di controllo/orientamento del titolare della licenza sia valutazione di fatto rimessa al giudice e non viziata, quindi l'inclusione è stata correttamente motivata in base alla documentazione esaminata. (4) quarto motivo (sanzione/proporzionalità): accolto. La Corte ha richiamato i principi costituzionali e di diritto UE sul principio di proporzionalità e ha enunciato il principio secondo cui il giudice, quando la differenza dei diritti supera il 5%, deve verificare la possibilità di un'interpretazione conforme dell'art. 303 c.3 T.U.L.D. al principio di proporzionalità; in mancanza, dovrà procedere alla disapplicazione della norma. Nel caso concreto la sanzione di €20.000 è risultata manifestamente sproporzionata rispetto ai tributi contestati (€3.586) e dovrà essere rivista dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
Art. 29: "il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione... previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33."; Art. 32: "si addizionano... le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto" e "Per 'commissioni d'acquisto' si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare."
La Corte interpreta l'art. 32 come dotato di una nozione circoscritta di commissione d'acquisto: rileva che solo i corrispettivi per la rappresentanza al momento dell'acquisto devono essere esclusi dal valore; altre commissioni/intermediazioni possono essere aggiunte se rientrano nelle 'commissioni e spese di mediazione'. La qualificazione fattuale (se effettivo potere di rappresentanza) è decisiva.
Reg. (CEE) n. 2454/1993 (Regolamento di esecuzione - DAC)
Art. 157 e Art. 159: definizioni e condizioni per l'addizione di corrispettivi e diritti di licenza al valore in dogana; tra l'altro: l'addizione è richiesta se il pagamento "si riferisce alle merci oggetto della valutazione" e "costituisce una condizione di vendita delle merci in causa"; Art. 159 precisa condizioni per le royalties su marchi.
La Corte applica gli artt. 157/159 DAC per giudicare le royalties: l'onere di aggiungere le royalties al valore ricorre solo se il pagamento si riferisce alle merci e costituisce condizione della vendita; la sussistenza di poteri di controllo/orientamento del licenziante sul produttore è un indice rilevante, valutazione però rimessa ai giudici di fatto.
Testo Unico delle leggi doganali (T.U.L.D.) - Testo Unico 23/01/1973, n. 43, art.303
"Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa..." (commi con scaglioni sanzionatori indicati).
La Corte rileva che l'art. 303 prevede scaglioni rigidi che possono portare a sanzioni manifestamente sproporzionate; essendo il diritto UE e principi costituzionali richiedono proporzionalità, il giudice deve cercare un'interpretazione conforme o, in mancanza, disapplicare la norma nazionale.
d.lgs. 18/12/1997, n. 472 (disciplina delle sanzioni tributarie)
Riferimento alla disciplina interna delle sanzioni e alla necessità di applicare il principio di proporzionalità (art. 7 e successive modifiche): la Corte richiama l'evoluzione normativa e interpretativa che richiede adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 42
Richiamato a titolo comparativo: il Codice doganale dell'Unione espressamente richiede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive; la Corte utilizza il principio come parametro interpretativo anche per norme anteriori non armonizzate.
Trattato sull'Unione Europea (TUE), art. 4, par. 4-5
Usato per ricordare l'obbligo degli Stati membri di adottare misure atte ad assicurare l'esecuzione del diritto UE: vincola l'interpretazione delle sanzioni nazionali al principio di proporzionalità del diritto dell'Unione.
Giurisprudenza rilevante (CGUE e Corte Costituzionale)
La Corte richiama sentenze della CGUE (es. C-76/19; C-213/99 de Andrade; C-205/20) e della Corte costituzionale italiana (es. C. cost. n.46/2023) per i principi su royalties, proporzionalità delle sanzioni e obbligo di garantire l'efficacia del diritto UE; ne trae i criteri applicativi adottati nella decisione.
Soft law - World Customs Organization (WCO) Advisory Opinions
La Corte richiama gli indicatori WCO (Advisory Opinion n. 4.13 e simili) come elementi utili per valutare se le royalties costituiscano condizione della vendita (es. riferimenti contrattuali, collegamento tra licenza e contratto di fornitura, poteri di intervento del licenziante).
Massime di principio
- Commissioni di acquisto (purchase commissions): sono escluse dal valore doganale solo se si tratta di corrispettivi per un servizio di rappresentanza prestato dall'agente al momento dell'acquisto; non basta dimostrare che l'attività è svolta nell'interesse dell'importatore: è necessaria la verifica fattuale della qualifica contrattuale e della rappresentanza al momento dell'ordine.
- Commissioni di mediazione vs commissioni d'acquisto: l'art. 32 distingue le "commissioni e spese di mediazione" (che possono essere aggiunte) dalle "commissioni di acquisto" (escluse). Occorre analizzare la natura dell'incarico, il momento e il contenuto dell'attività svolta dall'intermediario.
- Technical assistance charges (TAC): possono essere aggiunte al valore in dogana se si riferiscono alle merci importate e risultano documentate come costi destinati alla produzione di beni venduti; l'eccezione per campionari richiede prova precisa che si tratti di merce non destinata alla vendita e che i costi non siano determinabili ex ante.
- Royalties e condizioni di vendita: le royalties si aggiungono al valore solo se si riferiscono alle merci e costituiscono condizione della vendita. L'esistenza di poteri di controllo/orientamento del licenziante sul produttore è un indice rilevante ma la valutazione è fattuale e richiede analisi puntuale delle clausole contrattuali e delle prassi operative (anche alla luce degli indicatori WCO).
- Onere probatorio e motivazione: in materia di valore doganale la distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto è cruciale; molte esclusioni/esenzioni dipendono dalla prova documentale e dalla ricostruzione contrattuale compiuta dal giudice di merito.
- Principio di proporzionalità delle sanzioni: il giudice nazionale è tenuto a interpretare in conformità al principio di proporzionalità (Costituzione e diritto UE) le norme nazionali sanzionatorie; se l'interpretazione conforme non è possibile, può procedere alla disapplicazione della norma. Sanzioni amministrative e tributarie devono essere adeguate al disvalore concreto e alla gravità dell'illecito.
- Rimedi processuali: in presenza di insufficiente approfondimento dei fatti da parte del giudice di merito (es. qualificazione dell'agente, verifica del controllo del licenziante), la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame, con indicazioni di principio su criteri interpretativi da adottare.
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