Cassazione Civile, Sentenza n. 33135/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (proposta da Immobiliare Chiaretta S.r.l. ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e che aveva condannato al pagamento delle spese processuali Daniela Gariazzo. Roberto Verde ha proposto ricorso per cassazione pur non essendo parte del giudizio di merito; Daniela Gariazzo ha proposto ricorso per cassazione ma è risultata aver notificato il ricorso oltre il termine breve previsto dall'art. 326 c.p.c., nonostante avesse ricevuto la notificazione della sentenza. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la società opponente fosse cancellata dal registro delle imprese prima dell'avvio del giudizio e aveva qualificato come parti coloro che si erano illegittimamente qualificati quali suoi legali rappresentanti, con conseguente condanna personale di Gariazzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Roberto Verde è stato dichiarato radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione a proporre impugnazione (non era parte nel processo di merito). Il ricorso di Daniela Gariazzo è stato dichiarato inammissibile per tardività (notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 326 c.p.c. avendo la ricorrente ricevuto la notificazione della sentenza). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, con distrazione a favore dell'avv. Guido Santagostino; liquidate in favore dei controricorrenti somme pari a €3.000,00 oltre €200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge per ciascuno dei ricorrenti. La Corte ha inoltre rilevato l'insufficiente chiarezza dell'esposizione dei fatti nei ricorsi ai sensi dell'art. 366 c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, co.1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art.1, co.17, l. 228/2012).
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; il procedimento di merito era un'opposizione ex art. 617 promossa dall'originaria società opponente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede una chiara e sintetica esposizione dei fatti essenziali nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i ricorsi carenti per eccessiva e confusa esposizione dei fatti.
art. 326 c.p.c.
Stabilisce il termine breve (60 giorni) per proporre ricorso per cassazione a chi ha ricevuto la notificazione della sentenza; applicato per dichiarare tardivo il ricorso di Gariazzo.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Riferimento alla disciplina dei termini e modalità di impugnazione in Cassazione, richiamato congiuntamente all'art. 326 per la valutazione della tempestività.
art. 86 c.p.c.
Norma richiamata per segnalare che una delle controparti si era costituita personalmente ai sensi della disposizione (costituzione senza difensore).
art. 52, comma 2, c.p.c.
Consente la sottoscrizione e la rappresentanza personale senza ministero di difensore; la Corte ha rilevato che Gariazzo si era costituita personalmente e aveva sottoscritto istanze.
art. 378 c.p.c.
Richiama la possibilità di depositare memorie in Cassazione; le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale norma.
art. 93 c.p.c.
Regola l'anticipazione delle spese di giustizia da parte dell'avvocato; la Corte ha disposto la distrazione in favore dell'avv. Santagostino che aveva reso la dichiarazione di anticipo prevista.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sulla misura e sul versamento degli importi dovuti all'ufficio giudiziario; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione di questa disposizione a carico dei ricorrenti (introdotta dall'art.1, co.17, l. 228/2012).
Massime di principio
- Solo chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di merito può proporre ricorso per cassazione: la legittimazione processuale è richiesta indipendentemente dalla titolarità del diritto sostanziale.
- Se si è costituiti personalmente o in rappresentanza di una parte (anche se la società risultasse cancellata), si è considerati partecipanti al processo e dunque soggetti ai termini per impugnare; la notificazione della sentenza avvia i termini brevi dell'art. 326 c.p.c.
- La tardività della notificazione del ricorso (oltre il termine breve) comporta inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo casi in cui la parte sia rimasta veramente estranea al processo e non ne abbia avuto conoscenza.
- Il contenuto dei ricorsi per cassazione deve offrire una esposizione chiara, sintetica e limitata ai fatti essenziali (art. 366 c.p.c.); esposizioni verbose o confuse possono pregiudicare l'ammissibilità.
- Chi si qualifica e agisce in giudizio come rappresentante di una società estinta può essere considerato parte e può essere condannato personalmente alle spese processuali: attenzione alla capacità di agire delle entità rappresentate.
- La soccombenza comporta l'addebito delle spese di giudizio e la possibilità di distrazione a favore del difensore che ha anticipato le spese (art. 93 c.p.c.).
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare due elementi essenziali: la legittimazione a impugnare (essere parte nel processo di merito) e la tempestività della notificazione rispetto ai termini previsti dalla legge.
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