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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1) e 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 2). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione della condotta come partecipazione a un'associazione criminosa dedita al traffico di marijuana, sostenendo che le intercettazioni e gli sms con Ieni Francesco comprovavano al più un unico episodio di fornitura (richiesta di pagamento di euro 10.000) e non forniture sistematiche idonee a configurare il ruolo di fornitore associato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di reiterazione solo sulle modalità del fatto senza considerare la personalità dell'indagato e senza motivare l'impossibilità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.1626/2021) secondo cui le modalità di proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare sono disciplinate esclusivamente dall'art. 311 c.p.p. e non si applicano le norme degli artt. 582 e 583 c.p.p.; di conseguenza, se il ricorso è spedito per raccomandata, ai fini della tempestività rileva la data in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice a quo. Nel caso di specie l'ordinanza era depositata il 14/09/2022, il ricorso è pervenuto alla cancelleria il 29/09/2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 comma 1 c.p.p., e quindi è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Fissato il termine per la proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare (dieci giorni); la Corte ha ritenuto che le specifiche modalità previste da questo articolo siano autonome e inderogabili rispetto alle norme generali sugli atti di impugnazione.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Non applicabile al ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare: la Corte ha seguito le Sezioni Unite nel ritenere che non si possa computare come data utile la spedizione a mezzo raccomandata (art. 583) ma rilevi la data di pervenimento alla cancelleria.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato per esclusione della sua operatività nel regime speciale degli impugnative cautelari; le forme generali di notificazione/trasmissione non sostituiscono le modalità stabilite da art. 311.

  • Sez. U., sent. n.1626/2021 (Bottari)

    Principio di diritto richiamato: le modalità indicate dall'art. 311 c.p.p. per la proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare costituiscono una deroga autonoma alle norme generali sugli atti di impugnazione; art. 583 non trova applicazione per il ricorso cautelare in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Richiamato per la procedura svolta in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, autorizzando il procedimento in tale forma.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario dato lo stato di detenzione del ricorrente.

  • artt. 309, 310 e 325 cod. proc. pen. (richiamati in motivazione)

    Richiami normativi utilizzati nella ricostruzione sistematica delle norme sulle impugnazioni e sui riesami: la Corte sottolinea la specificità normativa del procedimento cautelare rispetto alle regole generali sugli atti di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari è soggetto alle modalità speciali dell'art. 311 c.p.p.: il termine (10 giorni) è perentorio e la tempestività si calcola sulla base della data di pervenimento dell'atto alla cancelleria del giudice a quo, non sulla data di spedizione postale.
  • L'art. 583 c.p.p. (che computa come data utile la spedizione) non si applica al ricorso cautelare per Cassazione: inviare il ricorso a mezzo raccomandata non garantisce la tempestività se la ricezione avviene oltre il termine.
  • Per evitare l'inammissibilità per intempestività, è preferibile depositare direttamente alla cancelleria competente (o usare le modalità telematiche previste) e acquisire prova del ricevimento entro il termine perentorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali (tempi), il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari: tali questioni restano non valutate.
  • Se si contestano la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in simili casi, è importante nel riesame/documentazione di merito far emergere elementi sulla non sistematicità delle forniture, la personalità dell'indagato e la concreta possibilità di misure meno afflittive; tuttavia tali argomenti non potranno essere esaminati in Cassazione se il ricorso è inammissibile per vizi formali.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; l'assenza di colpa nell'inammissibilità deve essere valutata per escludere la sanzione.

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