Ordinanza n. 453/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Chieti e Pescara valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Chieti e Pescara per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano con riserva i titolari di abilitazioni o specializzazioni estere non riconosciute in fasce aggiuntive e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS della Provincia di Chieti e Pescara per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 relativo alla call veloce, nella parte in cui prevedono l'inserimento in fasce o elenchi aggiuntivi dei candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta, escludendoli dalla procedura straordinaria e dalla partecipazione alla call veloce per l'immissione in ruolo. È stato inoltre impugnato, per quanto occorrente, il precedente decreto ministeriale relativo alla formazione e all'utilizzo delle GPS per il biennio 2022-2024. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando la presenza di numerosi controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza delle condizioni previste, modalità di integrazione del contraddittorio diverse dalla notificazione individuale.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'integrazione del contraddittorio, autorizzata nel caso concreto mediante notificazione per pubblici proclami a causa dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato; l'ordinanza non ne esamina il contenuto nel merito.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
È richiamato quale fondamento della procedura di immissione in ruolo mediante call veloce; l'ordinanza non decide le censure relative alla sua applicazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso è rivolto contro atti relativi a graduatorie o procedure selettive con un numero elevato di controinteressati, e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere realizzata attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Quando il giudice fissa un termine espressamente qualificato come perentorio per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami, l'omessa pubblicazione entro tale termine può determinare l'improcedibilità del ricorso; la prova della pubblicazione deve essere depositata nel termine stabilito dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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