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Ordinanza

Ordinanza n. 453/2026 - Roma, Sezione 4B

per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Chieti e Pescara valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Chieti e Pescara per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano con riserva i titolari di abilitazioni o specializzazioni estere non riconosciute in fasce aggiuntive e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS della Provincia di Chieti e Pescara per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 relativo alla call veloce, nella parte in cui prevedono l'inserimento in fasce o elenchi aggiuntivi dei candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta, escludendoli dalla procedura straordinaria e dalla partecipazione alla call veloce per l'immissione in ruolo. È stato inoltre impugnato, per quanto occorrente, il precedente decreto ministeriale relativo alla formazione e all'utilizzo delle GPS per il biennio 2022-2024. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando la presenza di numerosi controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza delle condizioni previste, modalità di integrazione del contraddittorio diverse dalla notificazione individuale.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l'integrazione del contraddittorio, autorizzata nel caso concreto mediante notificazione per pubblici proclami a causa dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

  • art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato; l'ordinanza non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato quale fondamento della procedura di immissione in ruolo mediante call veloce; l'ordinanza non decide le censure relative alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è rivolto contro atti relativi a graduatorie o procedure selettive con un numero elevato di controinteressati, e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere realizzata attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
  • Quando il giudice fissa un termine espressamente qualificato come perentorio per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami, l'omessa pubblicazione entro tale termine può determinare l'improcedibilità del ricorso; la prova della pubblicazione deve essere depositata nel termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

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