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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24138/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva rigettato la richiesta richiamando la precedente decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 22/03/2023 e rilevando l'assenza di nuovi elementi valutabili, in ragione del breve lasso di tempo trascorso dall'applicazione della misura di semilibertà. Nel ricorso il difensore denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato l'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto, l'esperienza positiva in regime di semilibertà, la mancanza delle informative sul lavoro e l'erroneo riferimento a un carico pendente per il quale il ricorrente sarebbe stato assolto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non abbia affrontato la valutazione discrezionale del Tribunale circa la necessaria progressività nell'applicazione delle misure alternative, considerato il breve periodo di semilibertà già fruito, giudicato insufficiente per estendere la misura alternativa. Ha inoltre ritenuto infondata la deduzione sull'assoluzione rispetto al carico pendente e manifestamente infondata l'omessa valutazione della condizione lavorativa, visto che il Tribunale aveva dato per esistente la possibilità di lavoro rimettendo alle modalità esecutive eventuali modifiche del piano di trattamento. Per l'inammissibilità del ricorso, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte valorizza la necessità di una progressività nelle misure alternative e valuta l'idoneità del percorso di trattamento anche in funzione del tempo di applicazione della misura già fruita

  • Codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità determinata da colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015 (Sicari, Rv. 264037)

    Principio sulla discrezionalità del giudice nell'apprezzare l'evoluzione del percorso di trattamento e sulla necessità di progressività nell'applicazione delle misure alternative

  • Corte Costituzionale

    Richiama il principio secondo cui, per escludere la responsabilità per l'inammissibilità, devono sussistere elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in loro assenza può essere disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La richiesta di estensione o variazione di una misura alternativa deve essere supportata da nuovi elementi concreti: il giudice valuta la progressività delle misure e il tempo già trascorso nell'attuale misura.
  • Un breve periodo di sperimentazione (es. semilibertà di recente applicazione) pesa contro l'estensione immediata della misura alternativa: occorre dimostrare una affidabilità consolidata nel tempo.
  • In sede di ricorso è necessario confrontarsi esplicitamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera enunciazione di miglioramenti della personalità senza elementi nuovi difficilmente supera la discrezionalità del giudice di merito.
  • Se si deduce l'inesistenza di un carico pendente o l'assoluzione per fatti collegati, è necessario produrre documentazione probatoria; deduzioni non provate sono ritenute infondate.
  • La condizione lavorativa rileva ma va provata: il giudice può ritenere sufficiente l'esistenza di lavoro e rimandare la modulazione del piano esecutivo alle autorità di esecuzione penitenziaria.
  • I ricorsi manifestamente inammissibili o che non affrontano la motivazione di merito espongono il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano colpa, a una somma alla Cassa delle ammende.

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