Cassazione Penale, Ordinanza n. 00226/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 499, comma 6, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per asserite irregolarità nello svolgimento dell'esame testimoniale. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, contestando la valutazione delle prove, l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza dell'aggravante dell'arma. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte non deducibili in sede di legittimità, perché dirette a contestare in modo generico la conduzione del dibattimento senza allegare una concreta compressione del contraddittorio eccepita immediatamente dopo l'atto, e in parte volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Nel testo non è indicato il reato di merito, se non il riferimento all'aggravante dell'arma e alla "fattispecie incriminatrice contestata".
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla conduzione dell'esame testimoniale non era stata formulata nei termini richiesti per essere scrutinata in cassazione e, comunque, non risultava allegata un'eccezione tempestiva circa la compressione del contraddittorio; inoltre, i restanti motivi miravano solo a una diversa lettura delle prove e della credibilità della persona offesa, attività non consentita in sede di legittimità quando i giudici di merito abbiano reso una valutazione concorde e non viziata da travisamenti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte nega la deducibilità della censura nei termini proposti.
richiamato dal ricorrente per lamentare irregolarità nello svolgimento dell'esame testimoniale; la Corte afferma che la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento non è deducibile in cassazione se non nei limiti di una concreta lesione del contraddittorio tempestivamente eccepita.
evocato in giurisprudenza richiamata dalla Corte per escludere che l'indebita compressione del controesame determini inutilizzabilità della deposizione; il vizio integra invece una nullità relativa.
richiamato come norma che qualifica la compressione indebita del diritto al controesame come nullità relativa, sanabile se non eccepita dalla parte presente.
non citato espressamente nel testo; non inserito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una generica censura sulle modalità di conduzione del dibattimento se non si alleghi una concreta e tempestiva compressione del contraddittorio nell'esame o controesame del testimone.
- L'eventuale indebita limitazione del controesame non determina inutilizzabilità della prova testimoniale, ma integra una nullità relativa che deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti si sana.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni, salvo che sia specificamente denunciato un travisamento decisivo della prova.
- Quando la sentenza di merito ha formato un giudizio concorde sulle emergenze istruttorie, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito sulla credibilità delle fonti e sulla ricostruzione dei fatti.
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