Cassazione Penale, Ordinanza n. 10204/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, in sostanza, la valutazione di merito sulla quantificazione della pena, ritenuta sorretta da motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo apparente o comunque insufficiente sul punto della determinazione della pena, liquidando in poche righe l'impossibilità di fissarla nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una generica censura di carenza motivazionale. Ha inoltre richiamato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la pena era stata correttamente determinata oltre il minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo e della carica aggressiva manifestata dall'imputato verso i familiari e le forze dell'ordine intervenute.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a denunciare in termini generici la carenza o l'insufficienza della motivazione senza confutare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima quando il giudice di merito la giustifichi con elementi concreti, come l'intensità del dolo e la gravità concreta della condotta, e tale valutazione non presenti vizi logici evidenti.
- In sede di legittimità, la censura sulla misura della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma deve evidenziare un reale deficit motivazionale o una manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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