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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35996/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Taranto del 4 giugno 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deducendo erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p. per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. Il testo non indica il reato oggetto del patteggiamento né la pena applicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, contro una sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per Cassazione soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, tra le quali non rientra la doglianza proposta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo non è riportato nel testo disponibile. Il dispositivo trascritto si interrompe dopo la parola «Dichiara», per cui non è possibile determinare l’importo.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

    Nel giudizio di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo ammissibile di ricorso per Cassazione, fuori dalle ipotesi tassative stabilite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le molte Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01).

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per Cassazione esclusivamente per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dal comma 2-bis; una censura che esuli da tali ipotesi è inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Il ricorso nell'interesse di Paola Gi Gioia - che deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, aisensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La Corte applica il regime di impugnazione limitato alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; il passaggio non enuncia autonomamente ulteriori condizioni di accesso al patteggiamento.

  • art. 610 c.p.p.

    Il ricorso nell'interesse di Paola Gi Gioia - che deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, aisensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara l’inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell’art. 610 c.p.p., perché il ricorso è proposto per un motivo non consentito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sent. Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186).

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non rientra in tali ipotesi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguono le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia riconoscibile l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

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