Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha censurato l'omessa motivazione della Corte di appello sul motivo di impugnazione relativo alla determinazione della pena pecuniaria: in primo grado la multa era stata fissata in misura ridotta per effetto delle attenuanti generiche e della diminuzione per il rito abbreviato a €40,00, importo inferiore al minimo legale di €50,00 previsto dall'art. 24 cod. pen.; la Corte d'appello aveva riferito il motivo ma non aveva deciso espressamente su tale censura, limitandosi a confermare la condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo illegale la determinazione della multa inferiore al minimo previsto dall'art. 24 cod. pen. Confermato il principio che il limite minimo di €50,00 per la multa è inderogabile anche dopo le riduzioni per attenuanti e per il rito abbreviato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena pecuniaria e la multa è stata rideterminata in €50,00.

Norme richiamate

  • art. 24 cod. pen.

    limite minimo della multa fissato in €50,00

    Il limite minimo di €50,00 per la multa è inderogabile e deve essere rispettato anche dopo l'applicazione delle riduzioni di pena per le attenuanti generiche e per il rito speciale (abbreviato).

  • art. 388, comma sesto, cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato all'imputato; nel provvedimento la questione rilevante è stata di carattere sanzionatorio e non di qualificazione del reato.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.5, n. 7453 del 16/10/2013 e Cass. Sez.6, n. 25588 del 5/2/2013)

    Richiamati come precedenti che confermano il principio secondo cui il minimo legale della multa non può essere ridotto dalle diminuzioni per le attenuanti e per il rito.

Massime di principio

  • La determinazione della multa deve sempre rispettare il minimo legale previsto dall'art. 24 cod. pen.; non è consentito che le riduzioni (attenuanti o rito) portino la multa al di sotto di tale soglia.
  • Se in appello viene sollevato un motivo relativo alla illegittimità della pena pecuniaria, il giudice d'appello deve esaminare e decidere esplicitamente su quel motivo; l'omessa decisione è motivo di cassazione.
  • In caso di illegittimità formale o di calcolo della pena pecuniaria (es. multa inferiore al minimo), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena pecuniaria e rideterminarne la misura nel limite minimo di legge, senza necessità di rinnovare la valutazione di merito.
  • Le riduzioni percentuali o in misura previste per attenuanti o per il rito speciale non possono avere l'effetto di elidere o aggirare limiti penali inderogabili stabiliti dalla legge.
  • Per chi impugna (anche il pubblico ministero) è rilevante indicare chiaramente la richiesta rettificatrice (p. es. rideterminazione della multa al minimo legale) affinché il giudice abbia un chiaro percorso decisorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.