Cassazione Penale, Sentenza n. 4782/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/02/2022 della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto la continuazione tra le sentenze di condanna per truffa e per ricettazione relative alla medesima autovettura BMW, ma aveva escluso la continuazione con la precedente condanna per ricettazione di un assegno bancario (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 28/6/2004, irrevocabile 21/9/2006). Il motivo di impugnazione lamentava la manifesta infondatezza ovvero l'apparenza della motivazione della Corte di appello, sostenendo che la motivazione fosse generica e priva di concreti riferimenti ai fatti e ai contenuti delle sentenze, e dunque insufficiente per escludere la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti: si è trattato di una mera manifestazione di dissenso rispetto alla valutazione argomentata del giudice dell'esecuzione. La Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri per il riconoscimento della continuazione, evidenziando la diversità di scopo, le diverse modalità di attuazione (luogo, oggetto, mezzi e circostanze) e un intervallo temporale di mesi, per cui il mero perseguimento del profitto non è sufficiente a fondare l'unicità del disegno criminoso. La Corte ha quindi respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 in tema di valutazione della colpa nell'ambito dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in assenza di prova dell'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
La Corte ha richiamato e applicato questo principio per ritenere che, nella specie, mancassero gli indicatori concreti di unicità del disegno criminoso in relazione alla ricettazione dell'assegno bancario; la presenza del solo scopo di profitto non è idonea a dimostrare la continuazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al trattamento dell'onere di prova circa l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La continuazione richiede la presenza di indicatori concreti e plurimi (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità e programma criminoso) e non può fondarsi sul mero perseguimento del profitto.
- In sede di esecuzione valgono gli stessi criteri rigorosi applicati in sede di cognizione per verificare l'unicità del disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione deve motivare con riferimento ai fatti e alle modalità specifiche di ciascun reato.
- L'impugnazione in Cassazione che si risolve in una pura manifestazione di dissenso rispetto alla valutazione motivata del giudice è inammissibile; il ricorso deve essere fondato su motivi consentiti dalla legge (questioni di diritto o vizi specifici di motivazione rilevanti).
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare nel dettaglio i nessi fattuali e temporali tra le condotte (stessa tecnica criminosa, stessi strumenti, identità dell'oggetto o del destinatario, breve intervallo temporale, programmazione delle azioni).
- Chi propone ricorso alla Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti; è utile dimostrare l'assenza di colpa nella scelta del motivo di ricorso se si vuole evitare la sanzione.
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