Cassazione Penale, Sentenza n. 05438/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 10/07/2025 applicativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per presunta carenza motivazionale in ordine al periculum in mora. Il ricorrente sostiene che il GIP, pur avendo richiamato per relationem la richiesta cautelare del PM e dopo aver descritto il quadro indiziario (tra cui ipotesi associative e traffico di cocaina), aveva comunque motivato in ordine al pericolo della dispersione dei beni richiamando i profili di interposizione fittizia e trasferimento di beni evidenziati nella richiesta del PM, ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato la legittimità della motivazione per relationem purché ricorrano le condizioni stabilite dalle Sezioni Unite (riferimento a legittimo atto motivato, dimostrazione che il giudice ha preso conoscenza e meditato le ragioni, e che l'atto di riferimento sia conosciuto/ostensibile). Nel caso concreto il GIP aveva richiamato espressamente la richiesta del PM e fatto emergere, anche per relationem, fattispecie di interposizione fittizia che rendevano significativo il periculum in mora; pertanto il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere assente la motivazione. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., perché riesamini il profilo del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.
in combinato disposto con l'art. 324 c.7, una carenza motivazionale in punto periculum in mora può costituire causa di nullità radicale del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.
il vizio motivazionale rilevante ai fini della validità del provvedimento cautelare reale è sanzionato come causa di radicale nullità se la motivazione è del tutto mancante
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
disciplina la competenza del giudice a cui rinviare per il nuovo giudizio (il rinvio disposto dalla Corte alla stessa sezione territoriale competente)
Principio delle Sezioni Unite (c.d. Primavera, Sez. U, 21/06/2000)
la motivazione per relationem è ammissibile se: 1) rinvia a un atto legittimo e sufficientemente motivato; 2) dimostra che il giudice ha effettivamente considerato e meditato le ragioni del provvedimento richiamato; 3) l'atto richiamato è conosciuto o almeno ostensibile al momento utile per la valutazione e l'impugnazione
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida solo se il provvedimento che vi rinvia è legittimo, adeguatamente motivato e realmente conosciuto o ostensible; l'adozione per relationem richiede che il giudice dimostri di aver preso cognizione e meditato le ragioni richiamate.
- Se il GIP richiama nella propria ordinanza la richiesta del PM e indica anche sinteticamente le ragioni (es. trasferimenti fittizi, interposizione), tale richiamo può essere sufficiente a sorreggere la motivazione sul periculum in mora e impedire l'annullamento per mera mancanza di motivazione.
- Il giudice del riesame non può sanare una totale assenza di motivazione creando ex novo le ragioni del provvedimento; tuttavia, se esiste una motivazione per relationem o elementi che il GIP ha richiamato, il riesame deve valutare nel merito la fondatezza del periculum in mora e può integrare la motivazione nei limiti consentiti.
- Per il PM è buona prassi allegare/ostendere la richiesta cautelare al provvedimento o renderla agevolmente conoscibile, e per il GIP esplicitare anche sinteticamente gli elementi essenziali richiamati, per evitare censure formali di inesistenza motivazionale.
- Per la difesa, contestare la motivazione per relationem è possibile se manca uno dei requisiti (atto di riferimento non ostensible, assenza di segni che il giudice abbia meditato le ragioni, o atto di riferimento carente), mentre ove ricorrano i requisiti la contestazione dovrà concentrarsi sulla valutazione di merito del pericolo di dispersione dei beni.
- Nelle ipotesi di sequestro per finalità di confisca, elementi come intestazioni fittizie, trasferimenti a terzi di fiducia e frequenti cambi di residenza costituiscono indicatori significativi del periculum in mora e possono giustificare l'anticipazione dell'ablazione patrimoniale.
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