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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19305/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione contestava la persistenza del sequestro preventivo sulla somma di euro 42.700, versata sul conto corrente dopo l'esecuzione del sequestro originario. Il ricorrente chiedeva la revoca del sequestro sostenendo che la somma sopravvenuta non costituisce prezzo o profitto del reato e che, pertanto, non poteva essere assoggettata a sequestro, richiamando la distinzione tra sequestro diretto e sequestro per equivalente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero rilevanti per il sequestro diretto ma non per il sequestro per equivalente, che è quello applicato nel caso. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo la quale somme giunte sul conto dopo la commissione del reato, pur non costituendo profitto diretto, possono essere soggette a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente come valore corrispondente al profitto non rinvenuto. Il ricorrente non ha fornito elementi probatori concreti a sostegno dell'asserita lecita provenienza (nella motivazione del riesame era richiamata una transazione con l'ASL di Catanzaro, non sviluppata nel ricorso). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per giustificare l'onere del ricorrente al pagamento delle spese e per il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020 (Gafà)

    Cass. Sez. 3, n. 6163/2020

    Affermato che, in materia di reati tributari, somme giunte sul conto in data successiva alla commissione del reato, pur non essendo profitto diretto, possono essere soggette a sequestro per equivalente come valore corrispondente al profitto non rinvenuto.

  • Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert)

    Confermato che la natura fungibile del denaro non impedisce la ricostruzione del valore per la confisca per equivalente.

  • Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Ulteriore conferma del principio che la fungibilità del denaro non ostacola la confisca per equivalente.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021

    Ha ribadito i principi precedenti e chiarito che, se il profitto è costituito dal denaro, la confisca può tradursi nell'ablazione diretta del denaro stesso; tuttavia ciò non ha innovato in modo decisivo il quadro che autorizza il sequestro per equivalente nelle ipotesi pertinenti.

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; qui usata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende nonostante l'assenza di dolo grave.

Massime di principio

  • La distinzione tra sequestro diretto e sequestro per equivalente è fondamentale: argomenti validi per contestare il sequestro diretto (es. sopravvenienza di somme non profitto) non sono automaticamente efficaci contro il sequestro per equivalente.
  • In ambito di reati patrimoniali e tributari, somme giunte sul conto dopo la commissione del reato possono essere sequestrate per equivalente se servono a costituire il valore corrispondente al profitto non rinvenuto.
  • La natura fungibile del denaro non impedisce la ricostruzione del valore per finalità di confisca per equivalente.
  • Per contestare efficacemente un sequestro per equivalente è necessario offrire elementi probatori concreti e documentati circa la lecita provenienza delle somme; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • La mancata sviluppo di un'eccezione in cassazione o l'assenza di prova documentale espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese; la Corte può inoltre disporre il versamento alla Cassa delle Ammende secondo art. 616 c.p.p.
  • Se si ritiene che il sequestro sia illegittimo, conviene nel ricorso/depositare in primo grado e nel riesame documentazione formale (contratti, transazioni, ricevute, atti di transazione) che dimostri l'origine lecita e la non pertinenza delle somme rispetto al profitto contestato.

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