Ordinanza n. 2619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1451/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania n. 1451/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi d’appello né gli atti amministrativi di merito impugnati; emerge soltanto che la controversia riguarda la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di telecomunicazioni nel territorio comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha valorizzato il fatto che il TAR avesse già fissato l’udienza di merito per l’11 febbraio 2027 e ha ritenuto non opportuno consentire, nelle more, il completamento dell’impianto e la sua messa in esercizio. La ragione è il rischio di scompensi e difficoltà qualora, all’esito del giudizio, fosse confermata la legittimità degli atti impugnati e si rendesse necessario smantellare e rimuovere l’impianto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; sulla base di tale disposizione l’appello è stato esaminato e respinto.
Richiamato perché la domanda cautelare in primo grado era stata proposta ai sensi di tale disposizione; il testo non specifica ulteriormente l’interpretazione applicata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando il giudice di primo grado abbia già fissato ravvicinata udienza per la definizione del merito, può essere negata la possibilità di completare e mettere in esercizio un impianto se ciò rischia di rendere difficoltosa la futura rimozione dell’opera nel caso di conferma della legittimità degli atti impugnati.
- La tutela cautelare può fondarsi sull’esigenza di evitare modificazioni materiali della situazione che producano scompensi o difficoltà di ripristino, in attesa della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 1487/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 291/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12189/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12190/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →