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Ordinanza

Ordinanza n. 2619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1451/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania n. 1451/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore di telecomunicazioni ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi d’appello né gli atti amministrativi di merito impugnati; emerge soltanto che la controversia riguarda la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di telecomunicazioni nel territorio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha valorizzato il fatto che il TAR avesse già fissato l’udienza di merito per l’11 febbraio 2027 e ha ritenuto non opportuno consentire, nelle more, il completamento dell’impianto e la sua messa in esercizio. La ragione è il rischio di scompensi e difficoltà qualora, all’esito del giudizio, fosse confermata la legittimità degli atti impugnati e si rendesse necessario smantellare e rimuovere l’impianto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; sulla base di tale disposizione l’appello è stato esaminato e respinto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato perché la domanda cautelare in primo grado era stata proposta ai sensi di tale disposizione; il testo non specifica ulteriormente l’interpretazione applicata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando il giudice di primo grado abbia già fissato ravvicinata udienza per la definizione del merito, può essere negata la possibilità di completare e mettere in esercizio un impianto se ciò rischia di rendere difficoltosa la futura rimozione dell’opera nel caso di conferma della legittimità degli atti impugnati.
  • La tutela cautelare può fondarsi sull’esigenza di evitare modificazioni materiali della situazione che producano scompensi o difficoltà di ripristino, in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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