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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'accoglimento del ricorso introduttivo della F. contro avviso di recupero dell'IVA detratta per il periodo d'imposta 2013. L'Ufficio contestava che l'ente svolgesse attività istituzionale/non commerciale e che alcune entrate (contributi, quote associative) non fossero riconducibili ad attività commerciale soggetta ad IVA; aveva applicato una ripartizione proporzionale dei costi e delle detrazioni richiamando la risoluzione 137/E/1998 per il calcolo della percentuale di attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della F. I giudici hanno ritenuto che l'attività di allestimento ed esecuzione di spettacoli rientri nelle prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA (art. 74-quater, Tab. C n.4 DPR 633/1972) e che la nozione tributaria di attività commerciale è più ampia di quella civilistica (non richiede l'organizzazione tipica dell'impresa ma rileva la professionalità/abitudine). La CTR ha inoltre stabilito che l'Ufficio non ha dato la prova dell'esistenza di un'attività istituzionale distinta e non commerciale tale da escludere la detrazione e non poteva applicare meccanismi di riparto senza idonea dimostrazione. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della F. per complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 74-quater e Tabella C n. 4

    l'esecuzione di spettacoli teatrali di qualsiasi tipo costituisce prestazione di servizi

    Le prestazioni connesse all'allestimento e rappresentazione di spettacoli sono operazioni imponibili ai fini IVA; pertanto gli acquisti effettuati per tali prestazioni danno diritto alla detrazione quando l'attività è considerata commerciale ai fini tributari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19-ter

    Citato per escludere violazioni relative all'emissione/registrazione documentale connessa alle operazioni; la CTR ha ritenuto assente violazione di tale disposizione nel caso concreto.

  • TUIR, art. 55

    Richiamato per evidenziare la diversità tra la nozione civilistica e quella tributaria di attività commerciale; la normativa tributaria adotta una nozione più ampia.

  • Sesta Direttiva 77/388/CEE

    Interpretata nel senso che ai fini IVA rileva ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti stabili; tale criterio orienta la nozione tributaria di esercizio di impresa e di attività commerciale.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 137/E dell'8.3.1998

    L'Ufficio aveva provato di voler ricorrere a questa risoluzione per il calcolo della percentuale di attività commerciale rispetto a quella istituzionale, ma la CTR ha ritenuto che la risoluzione non fosse applicabile senza la prova dell'esistenza di un'attività istituzionale distinta e non commerciale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-74/2008 (richiamata) e C-140/17 (menzionata)

    principio: il diritto alla detrazione dell'IVA è collegato alla natura delle operazioni e non ai mezzi di finanziamento

    La Corte di Giustizia è stata richiamata per affermare che la determinazione del diritto alla detrazione IVA dipende dalla natura sostanziale dell'operazione (se imponibile) e non dal fatto che l'operatore riceva sovvenzioni o contributi esterni.

  • Cassazione civile, sent. n. 8982/2017 e n. 25777/2014

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata per sostenere che la nozione tributaria di imprenditore commerciale non richiede l'organizzazione tipica richiesta dal codice civile e che occorre valutare l'abitualità/professionalità dell'attività.

Massime di principio

  • Ai fini IVA la nozione di attività commerciale è più ampia rispetto a quella civilistica: non è indispensabile l'organizzazione tipica dell'impresa, rileva l'abitualità/professionalità dell'attività.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA dipende dalla natura sostanziale delle operazioni (se imponibili) e non dai mezzi di finanziamento: sovvenzioni, contributi o quote associative non escludono in automatico la tassabilità delle prestazioni connesse.
  • Spettacoli teatrali e analoghe prestazioni di intrattenimento, se svolti con modalità comuni ad operatori del settore, sono qualificabili come prestazioni di servizi imponibili (DPR 633/1972, art.74-quater, Tab. C n.4).
  • L'onere della prova circa l'esistenza di un'attività istituzionale distinta e non commerciale spetta all'Amministrazione finanziaria: senza prova certa non è legittimo limitare o disconoscere la detrazione IVA.
  • L'applicazione di criteri di riparto o di percentuali (es. ai sensi di risoluzioni o prassi) richiede che l'Ufficio dimostri l'impossibilità di una distinzione analitica e fornisca elementi oggettivi; altrimenti prevale la qualificazione come attività commerciale.
  • In controversie analoghe conviene documentare accuratamente la natura e le modalità operative dell'attività svolta (contratti, biglietteria, modalità di promozione, caratteristiche tecniche degli spettacoli) per dimostrare il carattere commerciale delle prestazioni ai fini IVA.

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