Cassazione Penale, Sentenza n. 38625/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, con l'atto d'appello, del mandato specifico contenente la dichiarazione/elezione di domicilio rilasciato dopo la sentenza; la Corte aveva inoltre censurato la validità formale dell'elezione di domicilio per assenza di autentica della firma del difensore. Il ricorrente ha dedotto che al momento della proposizione dell'appello era detenuto (per altra causa) e che, pertanto, l'onere del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non è applicabile ai detenuti. Ha poi censurato l'obbligo di autenticazione della firma del difensore, non previsto dalla nuova disposizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: acquisita certificazione del D.A.P., è risultata la detenzione di Giusti al momento della proposizione dell'impugnazione; ne consegue che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica al detenuto, poiché la notificazione al detenuto deve comunque avvenire a mani proprie (tutela dell'accesso effettivo alla giustizia e art.6 CEDU). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame alla luce di questo principio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo motivo relativo ai requisiti formali dell'elezione di domicilio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la Corte ha interpretato che tale prescrizione non trova applicazione quando l'imputato impugnante sia detenuto, poiché nei confronti del detenuto si procede a notificazione a mani proprie
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Regola le formalità dell'elezione di domicilio (tra cui la sottoscrizione/autenticazione); la Corte ha ritenuto che le questioni formali siano assorbite se l'impugnante è detenuto e quindi la mancata autentica non può determinare l'inammissibilità
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dell'imputato detenuto, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio per le successive notifiche; è stato richiamato per evidenziare la specificità del regime notificatorio nei confronti del detenuto
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principio del diritto a un effettivo accesso alla giustizia; la Corte lo ha richiamato per sostenere la necessità della notificazione a mani proprie al detenuto e per escludere che lacune formali sull'elezione di domicilio comportino la negazione dell'impugnazione
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello, l'obbligo di depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter c.p.p.) non trova applicazione a fini di inammissibilità, perché la notificazione deve avvenire a mani proprie nei confronti del detenuto.
- Difetti formali dell'elezione di domicilio (es. mancata autenticazione della firma del difensore) sono, in presenza della detenzione, normalmente assorbiti e non possono automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In casi dubbi sulla condizione di detenzione dell'impugnante è opportuno acquisire certificazione ufficiale (es. D.A.P.) per dimostrare lo stato giuridico al momento dell'impugnazione.
- Per garantire la tutela del diritto di difesa e dell'art.6 CEDU, la prassi è di procedere alla notificazione a mani proprie del detenuto; comunque, è prudente che il difensore indichi l'eventuale elezione di domicilio e documenti il mandato per evitare contestazioni procedurali quando l'imputato sia libero.
- Se l'imputato viene liberato successivamente, l'art. 161, comma 3, impone che alla scarcerazione vengano indicate le modalità di recapito per le notifiche future; quindi conviene regolare tempestivamente la dichiarazione/elezione di domicilio in caso di variazioni dello status detentivo.
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