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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4715 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Estensione del contraddittorio - Obbligatorio - Rettifica - Statuto dei diritti del contribuente - Tributi armonizzati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'avviso di accertamento conteneva rettifiche sia ai fini IVA (tributo armonizzato) sia ai fini di altri tributi non armonizzati; si è contestata la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio previsto dallo Statuto del contribuente (artt. 6 e 10, l. 212/2000) e dai principi del diritto dell'Unione Europea, nonché la violazione del principio di lealtà, collaborazione e buona fede che impone l'Amministrazione di esperire il contraddittorio ogniqualvolta si adotti un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente.

La decisione

la Corte ha affermato che il principio di lealtà e gli obblighi procedimentali di cui agli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000, letti alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, impongono l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale per le rettifiche riguardanti il tributo armonizzato (IVA) e che tale obbligo si estende anche alle imposte non armonizzate quando queste siano oggetto delle stesse rettifiche contenute nell'avviso. Perciò la mancata instaurazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo (annullamento dell'avviso di accertamento) in ossequio al diritto dell'Unione Europea.

Norme richiamate

  • legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - art. 6

    l'art. 6, relativo al contraddittorio e alle garanzie procedimentali, è stato interpretato come norma che impone l'obbligo di confronto endoprocedimentale quando l'atto è lesivo dei diritti del contribuente

  • legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - art. 10

    l'art. 10, che enuncia i principi di collaborazione e buona fede, è stato posto a fondamento dell'obbligo oggettivo di lealtà procedimentale cui devono conformarsi sia l'Amministrazione che il contribuente

  • diritto dell'Unione Europea (principio generale di obbligo al contraddittorio)

    il diritto UE impone, in caso di provvedimenti lesivi dei diritti del contribuente, l'obbligo generalizzato di esperire il contraddittorio; tale principio rafforza l'effetto invalidante della mancata consultazione

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento contiene rettifiche sia per tributi armonizzati (es. IVA) sia per tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio previsto per il tributo armonizzato si estende automaticamente anche alle altre imposte oggetto delle rettifiche.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta, di regola, l'invalidità dell'atto impositivo e la sua annullabilità, anche per effetto dei principi del diritto dell'Unione Europea.
  • Gli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000 devono essere letti congiuntamente: il principio di lealtà richiede un comportamento di collaborazione e buona fede sia dall'Amministrazione che dal contribuente durante il procedimento.
  • L'Amministrazione finanziaria è tenuta a proporre e svolgere il contraddittorio ogniqualvolta l'accertamento possa ledere diritti o interessi del contribuente; in mancanza il contribuente potrà chiedere l'annullamento dell'atto per violazione procedimentale.
  • In situazioni dubbie, il contribuente dovrebbe sollecitare formalmente l'apertura del contraddittorio e documentare la mancata risposta o la mancata convocazione per preservare la propria posizione in sede contenziosa.

Testo integrale

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