Cassazione Penale, Sentenza n. 22025/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di truffa. Ha dedotto (1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e (2) violazione di norme processuali in relazione all'intervenuta remissione della querela. Dai documenti allegati al ricorso risultava che la querela era stata rimessa dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione; il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento per estinzione del reato per remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha constatato l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sulla base dei documenti prodotti, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 340 c.p.p. ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza che ammette il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione.
Norme richiamate
L'estinzione del reato per remissione della querela, adeguatamente documentata, deve essere rilevata d'ufficio e comporta l'annullamento della sentenza impugnata quando la remissione è intervenuta prima della definitività del processo
Per effetto dell'estinzione del reato per remissione della querela, il querelato è condannato al pagamento delle spese processuali
Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137 (art. 23, comma 8) e disposizioni correlate (art. 16 dl 30/12/2021 n. 228, conv. I. 25/2/2022 n. 15)
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137; art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228, conv. I. 25/02/2022, n. 15
Richiamate le forme procedurali straordinarie applicabili all'esame del ricorso per cassazione secondo le norme emergenziali e le successive disposizioni di coordinamento
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta prima della definitività del giudicato estingue il reato e impone alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio quando la remissione è provata documentalmente
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche se l'unico scopo è far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché la remissione sia intervenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione e sia documentalmente provata
- Quando il reato si estingue per remissione della querela il giudice applica le conseguenze previste dall'art. 340 c.p.p., fra cui la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali
- Prima di valutare questioni di merito è necessario verificare la sussistenza di atti estintivi del reato (es. remissione della querela): la loro produzione documentale nel grado di impugnazione può essere decisiva e determinare l'immediata estinzione del processo
- In situazioni analoghe è fondamentale acquisire e allegare al ricorso prova formale della remissione (atto di remissione sottoscritto dalla persona offesa o documentazione riconducibile), perché l'accertamento dell'estinzione può essere compiuto d'ufficio dalla Corte
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