Cassazione Penale, Sentenza n. 3804/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanni ha chiesto la restituzione dell'autovettura Porsche targata 07-D-GTO, telaio WP0CA298X4L001045, sottoposta a sequestro probatorio il 23/10/2007. Sosteneva di aver acquistato il veicolo in modo lecito e che esso non era collegato al diverso veicolo oggetto di indagine dal consulente Walter Cruciani (con altro numero di telaio). In cassazione ha denunciato un unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 262, comma 1, c.p.p., dell'art. 42, comma 2, Cost., dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell'art. 17, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, chiedendo che fosse disposta la restituzione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza del 07/02/2022 fosse mera reiterazione di una medesima richiesta già respinta con ordinanza del 22/10/2020 e con provvedimento del 07/09/2022, senza elementi di novità: il GIP aveva infatti già constatato che la vettura indicata da Zanni non era stata sottoposta a provvedimento di sequestro, mentre l'autovettura oggetto del reato di riciclaggio era già stata confiscata, venduta e rimossa dal deposito giudiziario. La Corte ha quindi applicato la consolidata giurisprudenza secondo cui sono inammissibili le ragioni che si limitano a riproporre questioni già decise o che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 262, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come base della censura; la Corte ha però valutato il motivo come mera reiterazione senza elementi nuovi, dichiarandolo inammissibile piuttosto che accogliendo la presunta violazione procedurale
art. 42, secondo comma, Costituzione
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di proprietà; la Corte non ha affrontato una violazione concreta di tale norma, ritenendo la questione inammissibile per carenza di novità e per essere una riproposizione
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato in materia di tutela della proprietà privata; la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso senza entrare nel merito della presunta violazione convenzionale
art. 17, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti di proprietà; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6 n. 20377/2009, Sez. U n. 47289/2003, Corte cost. sent. n. 186/2000)
Usata dalla Corte per confermare i principi secondo cui sono inammissibili le questioni che ripetono argomentazioni già esaminate o che chiedono una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; la sentenza applica tali principi per rigettare il ricorso
Massime di principio
- Non proporre nuovamente istanze identiche già respinte: le richieste ripetute senza elementi nuovi sono inammissibili
- Per ottenere la restituzione di un bene sequestrato è necessario proporre elementi di novità concreti (nuove prove, fatti o circostanze) rispetto alle decisioni precedenti
- La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di fatto o la congruità della motivazione se non sono evidenti vizi logici o violazioni di legge; il ricorso deve mirare a errori di diritto o a vizi logico-argomentativi immediatamente percepibili
- Le doglianze di carattere costituzionale o convenzionale devono essere formulate mostrando in che modo la decisione impugnata abbia applicato erroneamente la norma; l'invocazione generica di diritti non evita l'inammissibilità se la questione è mera riproposizione
- Chi ripropone istanze senza prospettare novità rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende), come avvenuto nella sentenza
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