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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37336/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599-bis c.p.p. con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per l'omessa valutazione: a) dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; b) dell'applicazione della recidiva come contestata. La Corte di cassazione rileva che il ricorso, nel proporre tali censure, introduce un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso la sentenza emessa in concordato in appello e che la doglianza è formulata in modo generico e apodittico.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio per cui, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza pronunciata ... ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello sono proponibili solo censure strettamente attinenti alla validità del concordato e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non già contestazioni sui motivi rinunciati.
  • La doglianza sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la decisione impugnata provenga da concordato in appello, salvo che emerga un vizio deducibile nei limiti del mezzo di impugnazione consentito.
  • Le questioni sulla recidiva e, in generale, sul trattamento sanzionatorio non possono essere dedotte in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. se non si traducono in una pena illegale.
  • La formulazione generica e apodittica del motivo rafforza la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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