Cassazione Civile, Ordinanza n. 19266/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica. Ha sostenuto che l'assenza dell'avviso nel fascicolo sarebbe dipesa presumibilmente da un errore del sistema informatico della Cassazione e che, comunque, il perfezionamento della notifica avrebbe dovuto ritenersi provato per presunzioni, valorizzando l'esito positivo di notifiche analoghe effettuate all'Avvocatura dello Stato in difesa dell'ente intimato. Nel corso del giudizio di revocazione l'ente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non denunciasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto un errore di giudizio: il ricorrente non negava l'assenza, nel proprio fascicolo, dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso, né indicava un errore percettivo della precedente ordinanza, ma pretendeva una diversa valutazione probatoria sulla base di presunzioni. La deduzione di un possibile errore del sistema informatico è stata giudicata irrilevante, così come la successiva produzione dell'avviso di ricevimento nel giudizio di revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata sulle spese per la mancata costituzione dell'ente intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo del giudice su un fatto decisivo, non una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione impugnata sia fondata su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale decisivo, non quando si contesti l'apprezzamento giuridico o probatorio compiuto dal giudice.
- Non può essere trasformata in revocazione una censura volta a ottenere una diversa valutazione delle prove o a sostenere, tramite presunzioni, un esito fattuale diverso da quello ritenuto dal giudice della precedente decisione.
- La successiva produzione, nel giudizio di revocazione, del documento che si assumeva mancante non è idonea di per sé a integrare l'errore di fatto richiesto dalla norma, se non dimostra che il giudice abbia effettivamente percepito in modo inesatto un fatto già emergente dagli atti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione o dell'impugnazione proposta in revocazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando previsto dalla legge.
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