Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15735/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Crotone è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione a un imputato in relazione ai reati di tentato omicidio, tentata estorsione aggravata, ricettazione, detenzione di arma clandestina e detenzione di munizioni. L'imputato, tramite i difensori, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha inoltre contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 1 come tentata estorsione, sostenendo che dovesse essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte osserva che il ricorso mira in realtà a censurare la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e non rientra nei limiti del sindacato consentito sull'accordo di patteggiamento; quanto alla qualificazione giuridica, non risulta un errore manifesto, immediatamente evincibile e privo di margini di opinabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i vizi denunciati dall'imputato attenevano invece alla sussistenza dei reati e non erano quindi deducibili. Inoltre, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non evidenziava un errore manifesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si riferisce la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 129 c.p.p.

    proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    richiama il dovere del giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento quando ricorra una causa evidente di non punibilità o di insussistenza del reato; nel caso concreto la Corte ritiene congrua la motivazione del GIP sulla sua insussistenza.

  • art. 128 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

    non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito devolvere questioni relative alla prova della responsabilità o alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
  • In sede di ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito dell'accordo tra le parti o della fondatezza dell'imputazione.
  • La censura sull'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è utilizzabile per contestare in modo sostanziale la ricostruzione dei fatti quando il giudice abbia motivato sull'assenza di cause evidenti di proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.