Cassazione Penale, Ordinanza n. 15735/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Crotone è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione a un imputato in relazione ai reati di tentato omicidio, tentata estorsione aggravata, ricettazione, detenzione di arma clandestina e detenzione di munizioni. L'imputato, tramite i difensori, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha inoltre contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 1 come tentata estorsione, sostenendo che dovesse essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte osserva che il ricorso mira in realtà a censurare la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e non rientra nei limiti del sindacato consentito sull'accordo di patteggiamento; quanto alla qualificazione giuridica, non risulta un errore manifesto, immediatamente evincibile e privo di margini di opinabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i vizi denunciati dall'imputato attenevano invece alla sussistenza dei reati e non erano quindi deducibili. Inoltre, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non evidenziava un errore manifesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si riferisce la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
art. 129 c.p.p.
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
richiama il dovere del giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento quando ricorra una causa evidente di non punibilità o di insussistenza del reato; nel caso concreto la Corte ritiene congrua la motivazione del GIP sulla sua insussistenza.
art. 128 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito devolvere questioni relative alla prova della responsabilità o alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- In sede di ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito dell'accordo tra le parti o della fondatezza dell'imputazione.
- La censura sull'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è utilizzabile per contestare in modo sostanziale la ricostruzione dei fatti quando il giudice abbia motivato sull'assenza di cause evidenti di proscioglimento.
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