Sentenza del 02/11/2017 n. 4420 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Definitività - Termine prescrizionale - Efficacia di giudicato - Conversione prescrizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il credito portato dalla cartella di pagamento fosse prescritto, contestando l’applicazione del termine ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. L’amministrazione, invece, ha ritenuto che la definitività della cartella, non impugnata nei termini, producesse la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale.
La decisione
La definitività della cartella rende il credito tributario irretrattabile, cioè non più contestabile quanto alla sua esistenza e al suo ammontare. Tuttavia, essa non produce la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale. La conversione prevista dall’art. 2953 c.c. opera esclusivamente quando il diritto sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo. La cartella di pagamento resta un atto amministrativo e non può acquistare efficacia di giudicato; pertanto, il credito continua a essere soggetto al termine prescrizionale proprio previsto dalla legge.
Norme richiamate
La prescrizione [...] si compie con il decorso di dieci anni quando riguardo ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale richiede un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato; non è sufficiente la definitività amministrativa di una cartella di pagamento.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il relativo termine di prescrizione in quello decennale.
- Per applicare la conversione prevista dall’art. 2953 c.c. è necessario un titolo giudiziale passato in giudicato; un atto amministrativo non può produrre lo stesso effetto.
- La prescrizione dei tributi deve essere individuata sulla base della specifica normativa applicabile al tributo, anche quando la cartella sia divenuta definitiva.
- La definitività della cartella impedisce di contestare nuovamente l’esistenza o l’ammontare del credito, ma consente di eccepire la prescrizione maturata successivamente, se non risultano validi atti interruttivi.
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