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Sentenza

Sentenza del 02/11/2017 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Processo tributario - Prescrizione - Interruzione - Prove ritualmente acquisite - Rilevabilità in ogni stato e grado - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento relativo a 18 cartelle tributarie, contestando la mancata o irregolare notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti per decorso del termine previsto e il difetto di motivazione. In appello Equitalia ha prodotto per la prima volta un avviso di intimazione del 10 febbraio 2011, sostenendo che tale atto avesse interrotto la prescrizione della cartella n. 08020000049261674000. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale e, nel merito, l'inefficacia della notifica per mancato deposito dell'atto presso la casa comunale e per ulteriori irregolarità della relata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, stabilendo che la deduzione di fatti interruttivi della prescrizione costituisce eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado, purché fondata su prove ritualmente acquisite. È stata quindi ritenuta ammissibile la produzione in appello del documento relativo all'asserito atto interruttivo. Tuttavia, nel merito, l'appello è stato respinto perché non è stata provata la regolare perfezione della notifica: mancava la prova del deposito presso la casa comunale e degli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. Di conseguenza, l'atto non ha interrotto la prescrizione e il credito relativo alla cartella è stato dichiarato prescritto. È stata inoltre respinta la domanda del contribuente di risarcimento per lite temeraria, per assenza di mala fede o colpa grave. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Divieto di proporre nuove eccezioni in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio

    La norma non impedisce la produzione in appello di documenti relativi a fatti interruttivi della prescrizione, poiché tali fatti integrano una difesa o eccezione in senso lato e non una nuova eccezione in senso stretto.

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione agli irreperibili

    Per perfezionare la notifica in caso di irreperibilità relativa è necessario compiere tutti gli adempimenti previsti, incluso il deposito presso la casa comunale e l'invio, nonché l'effettiva ricezione, della raccomandata informativa.

  • Art. 26, commi 3 e 4, d.P.R. 602/1973

    In materia di notificazione delle cartelle di pagamento, nei casi di irreperibilità del destinatario, la disciplina deve essere coordinata con l'art. 140 c.p.c., secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale.

  • Art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973

    La disposizione concorre a rendere applicabile la procedura dell'art. 140 c.p.c. alle notificazioni degli atti tributari quando il destinatario risulta irreperibile.

  • Art. 7, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    È stato invocato dal contribuente per contestare il difetto di motivazione degli atti tributari, ma la decisione riportata si è concentrata soprattutto sulla prescrizione e sulla validità della notifica.

  • Art. 3, legge 241/1990

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, senza costituire il punto decisivo della pronuncia.

  • Art. 96 c.p.c.

    Responsabilità aggravata per lite temeraria

    La condanna richiede la prova della mala fede o della colpa grave. La mera soccombenza dell'ente, o l'errata valutazione della validità di una notifica, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata, ma i fatti che ne determinano l'interruzione costituiscono eccezioni in senso lato: il giudice può considerarli anche d'ufficio, se emergono da prove regolarmente presenti nel fascicolo.
  • La produzione in appello di documenti relativi ad atti interruttivi della prescrizione può essere ammessa, perché non introduce necessariamente una nuova eccezione in senso stretto.
  • Un atto interruttivo della prescrizione produce effetti solo se la relativa notificazione è validamente perfezionata e adeguatamente documentata; la semplice predisposizione o spedizione dell'atto non è sempre sufficiente.
  • In caso di irreperibilità relativa, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il rispetto di tutti gli adempimenti, compreso il deposito presso la casa comunale e la prova della ricezione della raccomandata informativa, ove richiesta dalla disciplina applicabile.
  • Se manca la prova del perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo, il termine di prescrizione continua a decorrere e il credito può essere dichiarato prescritto.
  • La validità potenziale del credito non basta a fondare una condanna per lite temeraria: occorre dimostrare che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave.

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