Sentenza del 02/11/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, che aveva respinto la richiesta di rimborso del 50% delle ritenute fiscali applicate sull'incentivo all'esodo. Ha sostenuto che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 non fosse applicabile, poiché al momento del versamento l'imposta era dovuta secondo la normativa vigente. In subordine, ha chiesto di far decorrere il termine dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2005, o dalla successiva ordinanza del 2008, oppure dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2008, con cui sarebbe stato riconosciuto il diritto al rimborso.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha applicato il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, quando un'imposta viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale per chiederne il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia. Poiché le somme erano state assoggettate a ritenuta nel 2000, il termine di 48 mesi era già scaduto prima della pronuncia europea del 2005 e, a maggior ragione, prima della domanda presentata il 15 febbraio 2010. La sentenza di primo grado è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a pagare 700 euro di spese processuali all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l'esercizio del diritto al rimborso.
Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando l'illegittimità o incompatibilità dell'imposta venga accertata successivamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Art. 19, comma 4-bis, del TUIR
La disposizione relativa al trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte oggetto della controversia.
Direttiva 76/207/CEE
La Corte di Giustizia ha accertato il contrasto tra la disciplina nazionale dell'incentivo all'esodo e il divieto europeo di discriminazione, ma tale accertamento non ha riaperto i termini di decadenza già maturati per chiedere il rimborso.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 207/2005
La pronuncia ha riconosciuto l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, senza incidere sui rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676/2014
Ha stabilito che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui quelli definiti dalla maturazione di una decadenza o prescrizione.
Massime di principio
- Quando un'imposta o una ritenuta viene dichiarata successivamente incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiederne il rimborso decorre normalmente dal versamento o dalla ritenuta, non dalla data della pronuncia europea.
- Una successiva sentenza della Corte di Giustizia, una circolare dell'Amministrazione finanziaria o un chiarimento giurisprudenziale non riaprono, di regola, i termini di decadenza già scaduti.
- La certezza dei rapporti giuridici prevale sull'applicazione retroattiva della pronuncia europea quando il rapporto fiscale è già esaurito per prescrizione o decadenza.
- È opportuno verificare tempestivamente i termini per il rimborso al momento del versamento o della ritenuta, anche se esistono dubbi sulla legittimità della disciplina fiscale applicata.
- L'istituto dell'overruling non consente normalmente di spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale in materia tributaria, poiché prevale l'esigenza di stabilità e certezza delle entrate fiscali.
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