Sentenza del 02/11/2017 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione con cui era stato riconosciuto il vincolo pertinenziale tra i locali al piano seminterrato e terra e l’abitazione ai piani primo e secondo, contestando la non autonoma tassabilità dei locali ai fini ICI 2003. Secondo il Comune, la pertinenza urbanistico-edilizia richiederebbe una strumentalità oggettiva, un’assenza di autonomo valore di mercato e una destinazione effettiva al servizio dell’abitazione; nel caso concreto, i locali erano stati utilizzati in passato come deposito commerciale, non erano stati dichiarati come pertinenza e risultavano in gran parte vuoti e inutilizzati. La contribuente ha resistito sostenendo, tra l’altro, che i locali erano stabilmente destinati al servizio e al miglior godimento dell’abitazione.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l’appello ammissibile, ritenendo che contenesse censure specifiche e che la notifica effettuata personalmente alla contribuente non avesse determinato invalidità, poiché la stessa si era costituita tempestivamente e aveva svolto compiutamente le proprie difese. Nel merito, l’appello è stato rigettato. È stato riconosciuto il carattere pertinenziale dei locali perché, pur essendo di ampia superficie e accatastati C/2, erano stati destinati per un lungo periodo al servizio dell’abitazione: una parte era utilizzata per derrate e masserizie, mentre la restante parte non era locata a terzi per garantire maggiore tranquillità e un migliore godimento dell’abitazione. Anche il mancato utilizzo diretto è stato considerato una modalità di servizio, non incompatibile con il vincolo pertinenziale. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 504/1992
Esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali ai fini ICI.
La qualità di pertinenza deve essere accertata secondo la destinazione effettiva e concreta del bene al servizio o all’ornamento di un altro bene, non sulla base della sola classificazione catastale o di una dichiarazione formale.
Art. 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Il vincolo pertinenziale richiede un rapporto durevole e concreto di servizio o ornamento tra bene accessorio e bene principale, desumibile anche da elementi esteriori e dal comportamento del proprietario.
Cass. civ., nn. 25127/2009 e 570/2017
In materia ICI prevale il criterio fattuale: la pertinenza dipende dalla destinazione effettiva e concreta del bene, secondo l’art. 817 c.c.
Cass. civ., nn. 19125/2016 e 19126/2016
Il contribuente può provare in giudizio la natura pertinenziale anche se non ha presentato la dichiarazione relativa alla pertinenza; tuttavia, deve dimostrare concretamente l’asservimento del bene al fabbricato principale.
Cass. civ., n. 22128/2010 e ord. n. 10090/2012
Il vincolo pertinenziale deve essere dimostrato rigorosamente mediante elementi oggettivi e segni esteriori dai quali emerga la volontà del proprietario di destinare stabilmente il bene al servizio o all’ornamento dell’immobile principale.
Massime di principio
- Ai fini tributari, la pertinenzialità non dipende esclusivamente dalla categoria catastale, dalla dichiarazione del contribuente o dal mancato utilizzo del bene, ma dalla sua destinazione effettiva, concreta e durevole al servizio o all’ornamento dell’immobile principale.
- L’omessa dichiarazione della pertinenza non impedisce al contribuente di provarne la natura in giudizio, ma trasferisce su di lui l’onere di fornire una prova rigorosa del rapporto di servizio.
- Un bene può conservare natura pertinenziale anche se non viene utilizzato quotidianamente o se una parte significativa resta inutilizzata, quando il mancato impiego deriva dalla scelta stabile di preservare il migliore godimento dell’abitazione e non dall’esistenza di una reale destinazione autonoma.
- La notevole superficie o l’astratta possibilità di locare il bene non escludono automaticamente la pertinenzialità; occorre verificare in concreto se il bene sia stato effettivamente destinato a un’attività autonoma o, invece, mantenuto stabilmente al servizio dell’abitazione.
- La pertinenza non può essere riconosciuta quando la scelta è meramente artificiosa e finalizzata soltanto a ridurre il carico fiscale, senza reali esigenze economiche, funzionali, estetiche o di godimento.
- In controversie analoghe è opportuno documentare la destinazione durevole del bene mediante planimetrie, accessi e collegamenti con l’abitazione, fotografie, utenze, assenza di locazioni, modalità di utilizzo, dichiarazioni e ogni altro elemento oggettivo coerente.
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