Sentenza del 02/11/2017 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accisa - energia elettrica - esenzione - provvedimento agevolativo - efficacia dalla data dell'autorizzazione - legittimità - sussiste - richiesta di rimborso di quanto versato dalla data della domanda - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso delle accise sull'energia elettrica versate nel periodo dal 01/02/2011 al 31/01/2013. L'esenzione era stata richiesta il 14/12/2012 e autorizzata dall'Ufficio il 27/02/2013. La società sosteneva che le somme versate anteriormente all'autorizzazione costituissero un tributo non dovuto e dovessero quindi essere rimborsate. La controversia riguardava la distinzione tra esclusione dall'imposizione, che opera oggettivamente e senza necessità di autorizzazione, ed esenzione, che presuppone una specifica richiesta e il riconoscimento dell'agevolazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il rimborso. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995 produce effetti solo dal momento della richiesta e del successivo riconoscimento dell'agevolazione, quindi con efficacia ex nunc. Le accise versate nel periodo anteriore all'autorizzazione erano pertanto dovute e non potevano essere rimborsate. Il ricorso introduttivo della società è stato rigettato; le spese del grado sono state compensate, salvo un importo relativo al contributo unificato posto a carico della società.
Norme richiamate
Art. 52, commi 2 e 3, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
La norma distingue i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta ad accisa da quelli in cui essa ne è esente.
Il comma 2 disciplina ipotesi di esclusione oggettiva dall'imposizione, nelle quali non sorge alcun debito d'imposta. Il comma 3 disciplina invece un'esenzione che rimuove un assoggettamento già esistente e che opera solo dopo la richiesta dell'interessato e il riconoscimento dell'agevolazione, con efficacia dal momento dell'autorizzazione o comunque della domanda secondo la disciplina applicabile, non retroattivamente per il periodo precedente.
Cassazione, sentenze n. 10280 e n. 23518 del 2008; n. 5166 del 2009
La giurisprudenza richiamata sostiene la distinzione tra esclusione ed esenzione e la conseguente impossibilità di ottenere il rimborso delle accise versate prima del riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Quando una norma prevede un'esenzione tributaria subordinata a richiesta, documentazione e autorizzazione amministrativa, l'agevolazione normalmente non opera retroattivamente per i periodi anteriori al suo riconoscimento.
- È essenziale distinguere tra esclusione dall'imposta ed esenzione: nella prima ipotesi il tributo non è mai dovuto, mentre nella seconda il tributo è dovuto fino a quando l'agevolazione non viene validamente richiesta e riconosciuta.
- Il pagamento effettuato prima dell'autorizzazione non costituisce automaticamente un indebito rimborsabile, anche se il contribuente possedeva già sostanzialmente i requisiti per l'agevolazione.
- Per ottenere un trattamento agevolato è opportuno presentare tempestivamente l'istanza e conservare la prova della data di presentazione, poiché tale data può determinare l'inizio dell'efficacia dell'esenzione.
- Un eventuale rimborso retroattivo può essere riconosciuto solo se la legge o la specifica disciplina dell'agevolazione prevedono espressamente efficacia retroattiva o una diversa decorrenza.
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