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Sentenza

Sentenza del 02/11/2017 n. 402 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Notifica cartelle di pagamento - Irreperibilità relativa- Perfezionamento- Ricevimento raccomandata informativa- Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica di alcune cartelle di pagamento, dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria eseguiti in situazione di irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La contribuente sosteneva che mancasse la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale e che, pertanto, le notifiche non si fossero perfezionate. Equitalia sosteneva invece che fosse sufficiente la procedura prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, con affissione dell'avviso di deposito, e deduceva inoltre che l'ipoteca fosse fondata anche su altre due cartelle non contestate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello di Equitalia e confermato la decisione di primo grado. Dagli atti non risultava provata la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; di conseguenza, le notifiche delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria non potevano considerarsi perfezionate. Il motivo relativo alle ulteriori due cartelle non è stato esaminato perché Equitalia non le aveva prodotte in giudizio, secondo il principio "quod non est in actis non est in mundo". Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La notificazione in caso di irreperibilità relativa richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa.

    La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; se la raccomandata non viene ricevuta, è necessario il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.

  • Art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari.

    Non può essere interpretata nel senso di escludere, nei casi di irreperibilità relativa, l'obbligo della raccomandata informativa previsto dall'art. 140 c.p.c.

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, per le notifiche delle cartelle in caso di irreperibilità relativa devono essere rispettate le garanzie dell'art. 140 c.p.c.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 3/2010

    È richiamata quale precedente nel percorso costituzionale volto a garantire che il destinatario abbia effettiva conoscibilità dell'atto notificato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 in modo da omettere la raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.

  • Cassazione civile, sez. VI, n. 19772/2015

    Ha ribadito che, nella notifica ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario avviene con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, se non ricevuta, dopo dieci giorni dalla spedizione.

Massime di principio

  • In caso di irreperibilità relativa, la semplice affissione dell'avviso di deposito e il deposito dell'atto presso la casa comunale non sono sufficienti: deve essere provata anche la spedizione della raccomandata informativa.
  • La notifica si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata informativa; se non risulta ricevuta, si perfeziona allo scadere di dieci giorni dalla spedizione.
  • L'ente notificante deve conservare e produrre la prova documentale di tutti gli adempimenti richiesti, inclusa la raccomandata informativa e il relativo esito.
  • La disciplina speciale delle notifiche tributarie non può comprimere le garanzie di conoscibilità dell'atto riconosciute dall'art. 140 c.p.c. e dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Le pretese fondate su ulteriori cartelle o atti devono essere documentate in giudizio: ciò che l'ente non deposita non può essere utilizzato per dimostrare la legittimità della pretesa o dell'iscrizione ipotecaria.
  • La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è decisiva: la procedura dell'art. 140 c.p.c. riguarda il destinatario con domicilio noto ma temporaneamente assente o non raggiungibile, mentre l'irreperibilità assoluta segue regole diverse.

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