Sentenza del 02/11/2017 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.V.A. - art. 60-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 - cessioni sottocosto - solidarietà nelpagamento dell'imposta - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Le cessioni di beni effettuate sottocosto rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, l'IVA può essere recuperata anche nei confronti dell'acquirente, quale soggetto obbligato in solido al pagamento dell'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero dell'IVA effettuato nei suoi confronti, sostenendo che le cessioni di beni a un prezzo inferiore al valore normale o comunque sottocosto non potessero comportare automaticamente la responsabilità solidale dell'acquirente. La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 alle cessioni sottocosto.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
La norma consente, al ricorrere dei presupposti previsti, di imputare all'acquirente la responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente. Le cessioni effettuate sottocosto possono rientrare nel suo ambito applicativo, rendendo legittimo il recupero dell'imposta nei confronti dell'acquirente.
Massime di principio
- Quando una cessione di beni avviene a un prezzo anormalmente basso o sottocosto, l'acquirente non è necessariamente estraneo agli obblighi fiscali del venditore: può essere chiamato a rispondere in solido dell'IVA non versata.
- Il prezzo inferiore al valore normale costituisce un elemento rilevante per l'applicazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, soprattutto se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
- In presenza di acquisti sottocosto, è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la correttezza dell'operazione, la congruità economica del prezzo e l'assenza di circostanze anomale conosciute o conoscibili dall'acquirente.
- La solidarietà tributaria non implica necessariamente che l'acquirente abbia commesso direttamente l'omesso versamento: può derivare dalla specifica disciplina normativa che collega determinate operazioni al debito IVA del cedente.
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