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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31078/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, la n. 1163/2021, che aveva accolto in parte il ricorso e disposto la cassazione con rinvio. Nel testo della motivazione e del dispositivo era stato indicato, per mero errore, il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, mentre il giudice di rinvio correttamente individuabile era la Corte d'appello di Catania, poiché la sentenza impugnata proveniva da tale giudice. La ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del riferimento al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, qualificando l'inesatta indicazione del giudice di rinvio come errore materiale e non come vizio concettuale o sostanziale della decisione. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione della parte motiva e del dispositivo della precedente ordinanza, sostituendo all'indicazione della Commissione tributaria regionale della Sicilia quella della Corte d'appello di Catania. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice

  • art. 391-bis c.p.c.

    si applica alla correzione degli errori materiali nelle decisioni della Corte di cassazione

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del giudice di rinvio nel testo di una decisione, quando sia evidente dal complesso del provvedimento quale fosse la statuizione corretta, integra un errore materiale e non un vizio della decisione nel suo contenuto decisorio.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando serve a ripristinare la corrispondenza tra il dato testuale e la reale volontà decisoria risultante dal provvedimento complessivamente considerato.
  • Nei procedimenti di correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione, la rettifica può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, senza incidere sulla sostanza della decisione originaria.
  • In assenza di una specifica statuizione, nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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