Cassazione Penale, Sentenza n. 32595/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Lecce ritenendo nulla la notifica del decreto di citazione in grado di appello per violazione delle norme sulle notificazioni. Sostiene che la notificazione gli sarebbe dovuta essere indirizzata personalmente e non al difensore, e che l'atto fu notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l'autorità abbia effettuato ricerche anagrafiche o altri accertamenti, con conseguente compromissione del diritto al contraddittorio e impossibilita' a partecipare all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'imputato avesse eletto domicilio presso la propria residenza in via Raffaello Sanzio n.19 a Ugento; l'ufficiale giudiziario constatò che l'abitazione era occupata da terzi e che, pur risultando l'indirizzo nei registri anagrafici, il ricorrente di fatto non vi abitava. In tali condizioni il domicilio eletto e' divenuto inidoneo e la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e' stata corretta. La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale, quando la notificazione al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile, non vanno eseguite ulteriori ricerche e l'atto va notificato al difensore. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 Decreto Interministeriale 4/2019
Norma sostanziale contestata nel primo grado; la Cassazione non entra nel merito della fattispecie materiale, essendosi limitata a valutare la regolarita' della notifica in appello.
Quando la notificazione al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile o l'indicazione mancante/insufficiente, l'atto può essere notificato al difensore senza che gli ufficiali giudiziari debbano compiere ulteriori ricerche; grava sul destinatario l'onere di comunicare l'eventuale mutamento del domicilio.
Richiamato come strumento della notificazione postale al domicilio dichiarato; la giurisprudenza collegata ha indicato che il mancato esito della notifica postale per irreperibilità integra la notificazione divenuta impossibile richiamata dall'art. 161, comma 4.
Norma richiamata per i casi in cui per caso fortuito o forza maggiore l'imputato non ha potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto; la sua applicazione e' distinta rispetto al caso di domicilio eletto divenuto inidoneo.
La Corte precisa che, ove sia stato eletto domicilio e questo risulti inidoneo, non si applica l'art. 159 (che disciplina la notificazione al domicilio reale), e l'atto va notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto un domicilio e la notificazione presso quel domicilio risulta impossibile (es. abitazione venduta o occupata da terzi), la notifica può essere regolarmente fatta al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza che l'ufficiale giudiziario debba eseguire ulteriori ricerche anagrafiche.
- Il soggetto che ha eletto domicilio ha l'onere di comunicare tempestivamente ogni mutamento: la mancata comunicazione può rendere inidoneo il domicilio e legittimare la notifica al difensore.
- La temporanea assenza del destinatario attestata dal portalettere non è di per sé sufficiente a ritenere il domicilio inidoneo; occorre una situazione che renda effettivamente impossibile la notificazione presso il domicilio eletto/dichiarato.
- Se la notifica al domicilio dichiarato tramite posta va deserta per irreperibilità, la giurisprudenza considera ciò come notificazione divenuta impossibile e legittima la consegna dell'atto al difensore.
- Impugnazioni basate solo sulla mancata notifica personale, quando dagli atti risulta l'inidoneità del domicilio eletto e la regolare consegna al difensore, hanno scarse probabilità di essere accolte.
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