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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47380/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione con unico motivo volto a dedurre la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica al difensore di fiducia nominato (verbale del 18/01/2018): errata indicazione del difensore, errata data di nomina e rinnovazione tardiva della notifica; contestazioni correlate su omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione indagini e sulla validità della notifica della vocatio in iudicium.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e diverse da quelle formulate in appello; inoltre il difensore non ha proposto in primo grado le questioni dedotte in cassazione e non sono state dimostrate nullità assolute rilevabili d'ufficio. Dalla documentazione risulta la notificazione per compiuta giacenza del decreto e il rifiuto di ricevere l'avviso di conclusione indagini, nonché la successiva nomina del difensore, circostanze che fanno ritenere una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile (liquidate in Euro 3.300,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamate in ordine alla mancata richiesta di discussione orale; la parte non ha chiesto la discussione secondo la disciplina temporanea prevista

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte rileva che le censure risultano generiche nei limiti prescritti da questa norma

  • codice di procedura penale, art. 420-bis, 420-ter e 420-quater

    art. 420-bis, ter e quater c.p.p.

    Regolano gli avvisi e le formalità per la citazione a giudizio; l'inosservanza di art. 420-ter, comma 1, può comportare la nullità della sentenza di primo grado, ma la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta in sede utile

  • codice di procedura penale, art. 415-bis

    Disciplina l'avviso di cui all'art. 415-bis (comunicazione di notifica e indicazione del domicilio e del difensore) e giustifica la notificazione presso il domicilio eletto e le conseguenze della dichiarazione di domicilio resa dall'imputato

  • codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 1

    art. 420-ter, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce le formalità la cui inosservanza può determinare la nullità della sentenza; tuttavia la mancata osservanza deve essere eccepita nel termine e nei modi previsti, salvo che si tratti di nullità assolute

  • codice di procedura penale, art. 606

    Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato le sanzioni economiche e la condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità formale relative a notifiche e avvisi devono essere proporzionatamente specificate: censure generiche sono inammissibili in cassazione
  • Se le questioni processuali non sono state sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado (o nel corso dell'appello quando richiesto), la Corte di legittimità può ritenere il motivo inammissibile per mancata estemporanea deduzione
  • La notificazione per "compiuta giacenza" e il rifiuto di ricevere l'atto, oltre alla successiva dichiarazione di domicilio e nomina del difensore, possono essere valutati come volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, ostando al riconoscimento della nullità
  • La distinzione tra nullità assolute (rilevabili d'ufficio e in ogni stato e grado) e nullità relative è cruciale: le seconde devono essere eccepite nei termini di legge o sono precluse
  • Le impugnazioni in cassazione devono rispettare i limiti formali e tematici previsti dalle norme processuali (es. art. 173 disp. att.): il ricorso non può formulare censure sostanzialmente diverse da quelle già dedotte se non nei limiti consentiti
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese, a sanzioni pecuniarie e al rimborso delle spese della parte civile; pertanto è importante valutare la fondatezza formale delle censure prima di proporre ricorso

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