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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta remissione della querela. Pur annullando la condanna, la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ritenendo applicabile l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, della sentenza del Tribunale di Siena del 24/03/2022 che, con giudizio abbreviato, aveva ritenuto Serafino Patteri colpevole del reato di furto (esclusa l'aggravante per l'esposizione alla pubblica fede) e lo aveva condannato. Successivamente la persona offesa, il 16/05/2023, ha rimesso la querela e l'imputato ha dichiarato il 25/05/2023 di accettare la remissione; ciò ha determinato l'estinzione del reato, con conseguente impatto sulla validità della sentenza di condanna.

Norme richiamate

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa norma per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato; nella fattispecie, nonostante l'annullamento per estinzione del reato, le spese sono state attribuite all'imputato in quanto querelato.

  • remissione della querela

    La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato, ha effetto estintivo sul reato; tale estinzione comporta l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio, come operato dalla Corte di cassazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata dall'imputato, estingue il reato e rende inefficace la precedente sentenza di condanna, con conseguente annullamento senza rinvio.
  • Quando il reato si estingue per remissione della querela, la Cassazione interviene annullando la sentenza per sopravvenuta causa estintiva e non procede a riesame del merito sostanziale.
  • Le spese processuali possono essere comunque attribuite al querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., anche quando la sentenza è annullata per estinzione del reato.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date e le formalità della remissione della querela e dell'eventuale accettazione da parte dell'imputato, poiché la tempestività e la forma possono determinare l'efficacia estintiva.
  • La remissione della querela non incide su reati procedibili d'ufficio: occorre prima accertare la natura del reato (procedibile a querela o d'ufficio) per valutare se l'estinzione sia possibile.

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