Cassazione Penale, Sentenza n. 17179/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio volontario (fatto commesso nelle Filippine il 21/7/2018). Il ricorrente deduceva: 1) assenza o incompletezza della richiesta del Ministro di procedere (art. 10, comma 2 e art. 309 c.p.p./art. 342 c.p.p. richiamati), con conseguente nullità/inefficacia del provvedimento; 2) violazione del termine di preavviso di almeno tre giorni previsto dall'art. 309, comma 8 c.p.p. per la fissazione dell'udienza di riesame; 3) omessa traduzione dell'ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dall'indagato (richiami agli artt. 143, 178, 180, 292, 293 c.p.p.), con conseguente nullità e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte respinge il ricorso come infondato. Sulla prima censura ha ritenuto che la richiesta ministeriale era presente e formalmente idonea: la missiva ministeriale specificava il soggetto, le generalità e il fatto (omicidio del 21/7/2018 a Barangay Palamas), per cui non è necessaria una motivazione 'ampia' essendo atto di discrezionalità politica; l'eventuale mancata trasmissione di atti meramente procedurali non determina automaticamente inefficacia della misura se il contenuto degli atti essenziali è ricostruibile. Sulla seconda censura ha ritenuto legittimo il rinvio in prosecuzione dell'udienza senza osservare nuovamente il termine di tre giorni, perché l'udienza era fissata in prosecuzione di quella precedente (già tenutasi nel rispetto dei termini) e comunque l'ordinanza è intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti. Sulla terza censura ha ritenuto che la nullità dell'ordinanza per omessa traduzione si verifica solo se la certezza dell'ignoranza della lingua fosse nota al momento dell'adozione del provvedimento: non emergono elementi tali da dimostrare che al G.i.p. fosse noto che l'indagato non comprendesse l'italiano; anzi, esistono indizi (soggiorno in Italia, attività lavorative, istruzione, dialogo in italiano nei verbali) e la difesa non ha tempestivamente eccepito la nullità né dimostrato un effettivo pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. Quindi il ricorso è rigettato e l'ordinanza di rigetto del riesame viene confermata.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, cod. proc. pen.
La richiesta del Ministro di procedere deve indicare il soggetto e il fatto; non richiede una motivazione esaustiva di tipo probatorio e la sua presenza formale è sufficiente se permette di comprendere chiaramente contro chi e per quale reato si procede.
art. 309, commi 5, 8 e 10, cod. proc. pen.
Comma 5: la mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame non comporta automaticamente inefficacia della misura se si tratta di atti procedurali e il contenuto essenziale è ricostruibile dagli atti trasmessi. Comma 8: il termine di preavviso di tre giorni non si applica rigidamente quando l'udienza è fissata in prosecuzione di una precedente udienza tenutasi nel rispetto dei termini. Comma 10: l'adozione del provvedimento del tribunale entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti evita l'inefficacia della misura.
Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per censurare l'insussistenza della richiesta ministeriale; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la documentazione ministeriale risultava presente e sufficiente.
artt. 143, 178, 180, 292, 293, cod. proc. pen.
Norme concernenti la comprensione e la traduzione degli atti processuali; la Corte precisa che l'omessa traduzione dell'ordinanza determina la nullità solo se la mancata conoscenza della lingua è certa e nota al momento dell'adozione del provvedimento, altrimenti occorre provare il pregiudizio concreto subito dalla difesa.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta di trasmissione degli atti presentati all'autorità procedente: la Corte chiarisce che non ogni omissione formale di documenti comporta automaticamente inefficacia del provvedimento se il contenuto fondamentale è comunque ricostruibile.
art. 127 e art. 666, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al regime del contraddittorio in camera di consiglio: in contesti di udienza camerale il contraddittorio è garantito dalla ritualità e tempestività degli avvisi originari e non richiede sempre una nuova formale notifica in caso di rinvio in prosecuzione.
Massime di principio
- La richiesta ministeriale di procedere non deve contenere una motivazione probatoria dettagliata: è sufficiente che identifichi il soggetto e il fatto per cui si chiede l'azione penale.
- L'omessa o tardiva trasmissione al riesame di atti meramente procedurali non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare se gli atti essenziali a fondamento della misura sono presenti o il loro contenuto è ricostruibile dagli atti trasmessi; la sanzione prevista opera principalmente per la mancata decisione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione.
- Il termine di preavviso di almeno tre giorni previsto per l'avviso alle parti non si applica rigidamente quando l'udienza è fissata in prosecuzione di una precedente udienza regolarmente notificata; in tali casi il rinvio può avvenire con diverso trattamento del preavviso.
- L'omessa traduzione dell'atto cautelare nella lingua conosciuta dall'indagato determina nullità solo se la circostanza della sua non conoscenza era certa e nota al momento dell'emissione del provvedimento oppure quando la difesa dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla mancata traduzione.
- Gli accertamenti sulla conoscenza di una lingua da parte dell'indagato possono essere compiuti anche sulla base di elementi fattuali (residenza, lavoro, titolo di studio, dialoghi nei verbali); la difesa deve tempestivamente eccepire la nullità per omessa traduzione e dimostrare il danno per ottenere tutela.
- In sede di impugnazione è necessario distinguere profili procedurali da profili probatori: le omissioni formali che non incidono sul contenuto indiziario essenziale sono meno suscettibili di determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17160/2022 del 03/05/2022
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17164/2022 del 03/05/2022
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17167/2022 del 03/05/2022
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17168/2022 del 03/05/2022
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2022 del 03/05/2022
- Sentenza penale · 3 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17173/2022 del 03/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →