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Ordinanza

Ordinanza n. 460/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Direttore Generale del MASAF prot. n. 0585229 del 30 ottobre 2025, non notificato né comunicato, avente ad oggetto “Aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, valida per l'annualità 2026”, dell'Allegato A al predetto decreto, recante “Classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, valida per l'anno 2026”, nella parte in cui colloca l'ippodromo di Treviso, gestito dalla società ricorrente, nella posizione 16 per la disciplina del trotto e 11 per la disciplina del galoppo, dell'Allegato B al medesimo decreto, prot. n. 585043 del 30 ottobre 2025, recante “Documento esplicativo di istruttoria classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, per l'annualità 2026”, contenente i criteri e le modalità di valutazione, per quanto concerne i profili di interesse dell'ippodromo di Treviso, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, con riguardo a quanto di interesse dell'ippodromo di Treviso in quanto connessi all'ingiusta determinazione riguardante l'impianto “Sant'Artemio” di Treviso”, con la richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che verrà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia.

Giustizia amministrativa202515995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l'annualità 2026, con collocazione dell'ippodromo di Treviso al sedicesimo posto per il trotto e all'undicesimo posto per il galoppo, e relativi criteri e modalità di valutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Direttore generale del Ministero recante l'aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività per l'anno 2026, nonché gli allegati relativi alla posizione dell'ippodromo di Treviso e ai criteri istruttori adottati. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Dal provvedimento emerge che il ricorso censura, tra l'altro, le differenze tra i punteggi attribuiti dalla Commissione 1 e dalla Commissione 2, i parametri di verifica utilizzati e la valutazione di specifici elementi dell'impianto, quali l'uniformità della pista in erba, la pulizia generale, l'ispezione visiva delle piste di allenamento e lo Sviluppo Impianti Green. Sono inoltre contestate la diversa tipologia dei parametri utilizzati e le modalità complessive di valutazione, con deduzioni articolate almeno in un primo, secondo e terzo motivo di ricorso. Il Ministero e un'impresa controinteressata si sono costituiti; altre imprese o soggetti meglio classificati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare nel merito né il ricorso principale, riservando ogni decisione in rito e nel merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito al 14 ottobre 2026. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese o soggetti meglio classificati rispetto alle posizioni attribuite all'ippodromo di Treviso per il trotto e per il galoppo. Non ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ritenendo che il numero ridotto dei controinteressati non rendesse difficoltosa la loro identificazione. Ha ordinato al Ministero di fornire alla ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'elenco degli indirizzi delle controinteressate; la ricorrente dovrà notificare loro il ricorso introduttivo e l'ordinanza entro i successivi trenta giorni. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, che dovrà depositare, nei termini di rito per l'udienza pubblica, una relazione documentata sui criteri adottati e sui profili contestati, con chiarimenti sulle differenze di punteggio tra le due Commissioni, sui parametri di verifica, sulla valutazione degli specifici elementi dell'impianto e sulla diversa tipologia dei parametri richiamati nei motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nella fase cautelare; il Collegio ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare direttamente la trattazione della causa.
  • L'integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti dei soggetti direttamente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso, inclusi quelli collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente nella graduatoria o classificazione impugnata.
  • La notifica per pubblici proclami non è necessaria quando il numero dei controinteressati è ridotto e la loro identificazione non presenta rilevanti difficoltà; in tal caso devono essere utilizzate le forme ordinarie di notificazione.
  • Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione per acquisire una relazione documentata sui criteri valutativi contestati, sulle modalità della loro applicazione e sulle differenze tra le valutazioni espresse da organi o commissioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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