Cassazione Penale, Ordinanza n. 32627/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo riferisce che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta, formulando due motivi entrambi diretti a contestare il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e prive della specificità richiesta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., poiché sostanzialmente riproducevano le doglianze già sottoposte alla Corte d'appello senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto che, anche nel merito, la Corte d'appello avesse fornito una motivazione congrua, individuando nella precedente commissione di una pluralità di reati da parte dell'imputato un elemento ostativo alla concessione del beneficio. Tale valutazione non è stata ritenuta manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità dei motivi. Ha osservato, in ogni caso, che la motivazione della Corte d'appello sul diniego della sospensione condizionale della pena era congrua e non manifestamente illogica, in quanto fondata sulla precedente commissione di una pluralità di reati. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle doglianze già formulate nei precedenti gradi non assolve la funzione di critica argomentata alla decisione impugnata.
La genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio può essere negato sulla base di una motivazione congrua riferita a elementi indicativi dell'assenza dei presupposti, quale, nel caso esaminato, la precedente commissione di una pluralità di reati.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata; motivi meramente ripetitivi e apparenti non consentono l'intervento censorio della Corte di cassazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice indica elementi concreti ostativi alla prognosi favorevole, come la precedente commissione di una pluralità di reati, purché la valutazione non sia manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →