Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento amministrativo di ammonimento della Questura di Salerno datato 5.3.2025 --OMISSIS- emesso ai sensi dell’art.8 della legge 23.4.2009 n. 38;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dalla Questura di Salerno. Nel corso del giudizio, la controinteressata ha chiesto di depositare un supporto informatico contenente undici videoregistrazioni. L’istanza è stata motivata dall’esigenza di acquisire un documento ritenuto rilevante ai fini della decisione e dalle ragioni tecniche connesse alle dimensioni e alle modalità di deposito dei file, non agevolmente depositabili secondo le modalità telematiche ordinarie.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il deposito delle videoregistrazioni entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il deposito dovrà avvenire, in via principale, mediante le modalità previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico; in subordine, potrà essere effettuato mediante DVD o chiavetta USB, in sei copie, presso l’Ufficio ricevimento ricorsi. In tale ipotesi, gli uffici dovranno verificare la sicurezza e la compatibilità dei supporti con il sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché la presenza dell’attestazione di conformità, acquisire nel fascicolo telematico l’indice sottoscritto dalla parte depositante e annotare le modalità del deposito. Il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni informatiche eccezionali e comprovate e la necessità del documento ai fini della decisione. Ha inoltre fissato l’udienza pubblica del 20 aprile 2027 e disposto gli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali e all’oscuramento del provvedimento.
Norme richiamate
art. 8 l. 23 aprile 2009, n. 38
È la disposizione in base alla quale è stato adottato l’ammonimento impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di documenti nel processo amministrativo.
“il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza” possono “dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma”
Consente, con provvedimento motivato, di derogare alle modalità ordinarie di sottoscrizione e deposito telematico quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
“nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti”
Il deposito su supporto informatico può essere autorizzato per eccezionali e comprovate ragioni tecniche, previa verifica della sicurezza e compatibilità del materiale; il superamento dei limiti dimensionali non è sufficiente se il documento è divisibile o comprimibile.
Richiamato dall’art. 9 dell’Allegato 1 alle regole tecniche quale ulteriore ipotesi di produzione documentale autorizzata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari e della riservatezza delle parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può autorizzare il deposito di singoli documenti su supporto informatico diverso dal deposito telematico ordinario quando sussistano ragioni tecniche eccezionali e comprovate e il documento sia necessario ai fini della decisione.
- Il mero superamento dei limiti dimensionali dell’upload non costituisce, di per sé, una ragione tecnica eccezionale per il deposito analogico o su supporto esterno, se il documento può essere diviso in più parti o compresso entro i limiti consentiti.
- Quando autorizza il deposito su supporto digitale, il giudice può prescrivere termini, numero di copie, attestazione di conformità, verifica della sicurezza e compatibilità informatica e acquisizione nel fascicolo telematico dell’indice dei documenti depositati.
- La decisione sull’autorizzazione al deposito di documenti digitali può essere adottata in via istruttoria senza anticipare la valutazione sul merito dell’impugnazione principale.
Come è indicizzato
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