Cassazione Civile, Ordinanza n. 03589/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due titolari di cinque buoni postali fruttiferi serie O, con la quale chiedevano la condanna della società emittente al pagamento degli interessi asseritamente dovuti secondo le condizioni stampigliate sul titolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la società aveva proposto appello. In secondo grado gli originari attori avevano eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardività, sostenendo che il termine breve di impugnazione fosse già decorso in ragione della comunicazione telematica dell’ordinanza da parte della cancelleria. La Corte d’appello aveva invece ritenuto tempestivo l’appello, osservando che la semplice comunicazione del deposito non era sufficiente a far decorrere il termine breve, mancando la prova della comunicazione del testo integrale del provvedimento. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sulla comunicazione telematica dei provvedimenti e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato l’attestazione di cancelleria e il fascicolo telematico da cui, a loro dire, risultava la trasmissione integrale dell’ordinanza con allegato il provvedimento completo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Dall’esame della documentazione acquisita su disposizione interlocutoria è emerso che la cancelleria del Tribunale aveva effettivamente comunicato via PEC il testo integrale dell’ordinanza impugnata. Di conseguenza, il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione era decorso dal 13.12.2017, mentre l’appello era stato notificato solo il 4.6.2018, quindi tardivamente. La Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla comunicazione di cancelleria del provvedimento; rileva ai fini della decorrenza del termine breve solo se la comunicazione concerne il testo integrale dell'atto.
Richiamato tra le norme sulla comunicazione telematica dei provvedimenti giudiziari.
art. 16, comma 2, d.m. n. 44/2011
Richiamato quale disciplina tecnica della comunicazione telematica di cancelleria.
Richiamato dalla Corte territoriale per affermare la tempestività dell'appello nel termine lungo in assenza di valida decorrenza del termine breve.
La Corte di cassazione ha affermato che, quando la cancelleria comunica via PEC il testo integrale dell'ordinanza resa nel rito sommario, l'impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione.
Indica il tipo di provvedimento oggetto della comunicazione di cancelleria e dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel rito sommario, la comunicazione telematica di cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare solo se contiene il testo integrale del provvedimento, non essendo sufficiente la mera notizia del deposito.
- Quando vi sia dubbio sul contenuto della comunicazione di cancelleria, il giudice può e deve verificare il fascicolo d’ufficio e le risultanze telematiche per accertare se sia stato effettivamente comunicato il provvedimento completo.
- Se risulta che l’ordinanza è stata comunicata integralmente via PEC e l’impugnazione è proposta oltre 30 giorni da tale comunicazione, l’appello è inammissibile per tardività.
- L’accertamento della rituale comunicazione del provvedimento integra una questione processuale che può essere risolta dalla Cassazione anche mediante esame diretto degli atti quando sia denunciato un error in procedendo.
Come è indicizzato
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