Sentenza del 18/11/2015 n. 23565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato di un appartamento acquistato nel 1994 dal de cuius R.L., già assegnatario dell'immobile dal 1968, liquidando una maggiore imposta di registro. La ricorrente contestava la validità dell'avviso sostenendo, tra l'altro, che fosse privo di adeguata motivazione, che non richiamasse o riproducesse correttamente l'atto comparativo utilizzato dall'Ufficio, che tale atto avesse scarsa rilevanza probatoria, che l'immobile fosse situato in una zona non centrale e che gli elementi presuntivi non fossero gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Il ricorso non riproduceva né indicava adeguatamente il luogo di produzione dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto e di svolgere il controllo richiesto. Inoltre, i motivi cumulavano senza distinzione violazioni di legge e vizi motivazionali, risultando privi della necessaria specificità; erano anche contraddittori, poiché da un lato negavano l'esistenza di una motivazione e dall'altro contestavano la sufficienza dell'atto comparativo. La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, articoli 51 e 52
Le disposizioni disciplinano i criteri per la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e i poteri dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione di tali norme, poiché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
D.P.R. n. 634 del 1972, articolo 48
La norma è stata richiamata in relazione ai criteri di determinazione e rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale per ragioni processuali.
Codice di procedura civile, articolo 360
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione. Tali censure devono essere formulate in modo distinto e specifico.
Codice di procedura civile, articolo 366, comma 1, n. 4
Impone che il ricorso per cassazione indichi specificamente i motivi di impugnazione. La Corte ha ritenuto violato tale requisito perché i motivi cumulavano indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali senza separare le rispettive argomentazioni.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere, almeno nelle parti rilevanti, l'atto o il documento sul quale si fonda la censura e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate separatamente, spiegando specificamente quale errore giuridico o quale carenza argomentativa si contesta.
- Non è efficace sostenere contemporaneamente che un avviso sia privo di motivazione e che la motivazione esistente sia insufficiente, senza chiarire la distinzione tra i due profili.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a rivalutare il contenuto o la forza probatoria dei documenti e degli atti comparativi, attività riservata ai giudici di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali specificamente dedotti.
- Per contestare un accertamento estimativo fondato su comparazioni immobiliari occorre indicare concretamente perché gli immobili comparati non siano analoghi, quali differenze incidano sul valore e in che modo tali elementi siano stati trascurati dal giudice di merito.
- Una decisione di inammissibilità per carenze formali del ricorso non comporta necessariamente una valutazione favorevole all'Amministrazione sul merito dell'accertamento: la controversia viene definita senza esaminare la fondatezza sostanziale delle doglianze.
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