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Ordinanza

Ordinanza n. 901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00077/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nella controversia sulla procedura di affidamento in concessione della gestione di entrate comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello cautelare è stato proposto contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda di sospensione degli atti relativi alla procedura di affidamento in concessione per la gestione di entrate comunali, tra cui TARI, IMU e sanzioni del codice della strada. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado o nell’appello. L’appellante contestava comunque la mancata concessione della tutela cautelare, prospettando presumibilmente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla procedura e dalla stipulazione del contratto, ma l’ordinanza non espone il contenuto puntuale delle censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. La decisione è motivata, sul piano del pregiudizio grave e irreparabile, dalla sopravvenuta stipulazione del contratto con la prima classificata Labconsulenze, dalla fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado per il 22 luglio 2026 e dalla natura dell’affidamento, che consente, in caso di esito favorevole del giudizio, il risarcimento anche in forma specifica. Il giudice ha quindi ritenuto non necessario sospendere gli effetti della procedura nella fase cautelare, essendo comunque possibile assicurare una tutela successiva, anche reintegratoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando, tenuto conto della stipulazione del contratto e della prossimità dell’udienza di merito, non risulti attuale un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti di gara.
  • Nelle controversie relative ad affidamenti aventi natura tale da consentire, in caso di accoglimento del ricorso, il risarcimento anche in forma specifica, la possibilità di ottenere una tutela reintegratoria successiva può escludere o attenuare il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare.
  • La stipulazione del contratto non rende necessariamente irrimediabile la lesione lamentata dall’operatore economico, qualora il giudizio di merito sia prossimo e l’ordinamento consenta, in caso di esito favorevole, il risarcimento in forma specifica o altra tutela effettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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