Cassazione Civile, Ordinanza n. 02998/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dal debitore contro l'esecuzione intrapresa dal creditore che aveva azionato un decreto ingiuntivo, divenuto oggetto di sospensione nel giudizio di opposizione e poi di successiva revoca. Il credito era stato ceduto dal originario creditore al ricorrente, il quale aveva intimato il pagamento e poi sostenuto che la sospensione del titolo disposta nel giudizio di opposizione non gli fosse opponibile, perché non parte di quel giudizio. Nei gradi di merito, tuttavia, è stata ritenuta opponibile al cessionario la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e, poi, la revoca del titolo; ciò ha condotto alla cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, con regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale a carico del creditore intimante. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla liquidazione e ripartizione delle spese: con il primo motivo ha contestato la determinazione del valore della causa ai fini tariffari, sostenendo che in appello il valore dovesse coincidere con il solo importo delle spese liquidate in primo grado; con il secondo ha censurato l'applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione del primo grado; con il terzo ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di condanna del debitore oppure di compensazione integrale delle spese, invocando la novità delle questioni e il contrasto tra i provvedimenti del giudice dell'esecuzione e del giudice del reclamo; con il quarto ha dedotto motivazione apparente sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha affermato che il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari nel giudizio di appello avente ad oggetto solo le spese del primo grado, va parametrato al disputatum di tale appello, cioè alla somma delle spese liquidate dal primo giudice; quanto al secondo, ha rilevato l'erronea applicazione dei parametri tariffari per la fase istruttoria/trattazione del primo grado, dovendosi usare l'importo corretto previsto dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato. Ha invece respinto il terzo motivo, escludendo i presupposti per la compensazione: il contrasto tra le decisioni del giudice dell'esecuzione e del giudice del reclamo non integra di per sé un mutamento giurisprudenziale rilevante e non rende la questione assolutamente nuova; inoltre, la sospensione e la successiva revoca del decreto ingiuntivo erano opponibili al cessionario che se ne era avvalso per intimare il precetto, sicché corretta era la condanna alle spese in suo danno secondo soccombenza virtuale. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo esistente una motivazione sufficiente sulla liquidazione delle spese e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo e la relativa sospensione dell'efficacia esecutiva producono effetti rilevanti anche nei confronti di chi si avvalga del titolo come successore del creditore.
La definizione del giudizio di opposizione tardiva con revoca del decreto ingiuntivo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio esecutivo correlato.
Chi si avvale del decreto ingiuntivo quale successore del creditore è esposto agli effetti della sospensione e della revoca del titolo intervenute nel giudizio di opposizione.
La regolazione delle spese segue, in linea generale, il criterio della soccombenza, anche virtuale.
La compensazione delle spese richiede presupposti specifici; non basta un contrasto endoprocessuale tra provvedimenti se non integra una novità assoluta o un mutamento giurisprudenziale rilevante.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati invocati come parametri di legittimità per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione delle spese.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.
Costituisce il parametro tariffario per la liquidazione dei compensi e delle spese legali, da applicare secondo lo scaglione corrispondente al valore della controversia.
Aggiorna i parametri del D.M. n. 55/2014 e rileva per la corretta quantificazione della fase istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione che abbia per oggetto esclusivamente la regolazione delle spese del grado precedente, il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi va determinato in base al contenuto effettivo dell'appello, ossia al disputatum dell'impugnazione, e non all'intero valore della controversia originaria.
- Ai fini della liquidazione delle spese, quando la domanda è respinta o comunque il thema decidendum è circoscritto a una somma determinata, il valore della controversia coincide con l'importo effettivamente posto in discussione dalla parte impugnante o soccombente.
- La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo disposta nel giudizio di opposizione è opponibile anche al cessionario del credito che, quale successore del creditore, intenda avvalersi del titolo per intimare il precetto.
- La successiva revoca del decreto ingiuntivo elimina il titolo posto a base dell'esecuzione e giustifica la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione al precetto.
- Il contrasto tra provvedimenti adottati in fasi diverse dello stesso procedimento non integra automaticamente i presupposti per la compensazione delle spese; la compensazione richiede circostanze qualificabili come novità della questione o mutamento giurisprudenziale rilevante.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente o se il giudice si sia discostato dai parametri tabellari senza adeguata giustificazione; non è invece censurabile il mero esercizio del potere discrezionale entro gli scaglioni previsti.
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