Cassazione Civile, Ordinanza n. 02152/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato in primo grado dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale per indebita percezione di finanziamenti pubblici ha proposto appello, poi dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti d'appello per asserita tardività. La tardività è stata affermata perché la sentenza di primo grado risultava notificata, il 14 gennaio 2019, presso la residenza dell'appellante e ricevuta dal figlio. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) la Corte dei conti avrebbe superato i limiti esterni della giurisdizione, perché aveva qualificato come valida una notifica che, secondo il ricorrente, era stata eseguita in una busta indirizzata al figlio e non a lui; (2) la Corte dei conti avrebbe deciso su una domanda di risarcimento per danno erariale senza verificare l’esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto e la pubblica amministrazione, rapporto ritenuto necessario per radicare la giurisdizione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima rilevato l’inammissibilità del ricorso notificato anche alla Procura regionale della Corte dei conti, poiché il contraddittore necessario nel giudizio di legittimità è solo il Procuratore generale presso la Corte dei conti. Ha poi escluso che il primo motivo fosse deducibile come vizio inerente alla giurisdizione, trattandosi di un error in procedendo sulla validità della notifica della sentenza di primo grado e quindi non di un difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché l’inammissibilità dell’appello, non validamente censurata, aveva fatto passare in giudicato la sentenza di primo grado, precludendo ogni ulteriore rilievo sul presunto difetto di giurisdizione per insussistenza del rapporto di servizio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con dichiarazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non vi rientrano errori processuali sulla validità della notificazione.
il termine di sessanta giorni per l’appello decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
nei casi di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
prevede l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
art. 111 Cost.
limita il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti, sono deducibili solo i motivi inerenti alla giurisdizione; non possono essere veicolati, sotto tale veste, errores in procedendo o in iudicando relativi alla regolarità della notificazione o ad altri vizi processuali.
- Il sindacato di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite è circoscritto ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende a ipotesi di sentenza "abnorme", "anomala" o di presunto stravolgimento delle norme di riferimento.
- Se una decisione di appello dichiarata inammissibile non viene validamente censurata, la conseguente formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado preclude la deduzione in cassazione di questioni ulteriori, compreso il preteso difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato in primo grado.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti, il Procuratore regionale non è contraddittore necessario: il ricorso va notificato al solo Procuratore generale presso la Corte dei conti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02039/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →