Cassazione Penale, Ordinanza n. 40135/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione operata nei gradi di merito, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo tre motivi: (1) erronea applicazione della legge penale, chiedendo la riqualificazione del fatto da ricettazione a furto; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (3) eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta, anche alla luce delle risultanze probatorie, che avevano condotto a qualificare il fatto come ricettazione. Gli altri due motivi sono stati considerati non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena era congrua e priva di evidenti illogicità, con richiamo agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non devono essere valutate in relazione a tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che il giudice di merito dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, con motivazione congrua sugli elementi decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti e disattesi in appello, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente e adeguatamente argomentata.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può essere accolta se il giudice di merito ha già esaminato le risultanze probatorie e ha motivatamente ricondotto la condotta alla fattispecie ritenuta corretta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o mancante; non occorre che il giudice confuti uno per uno tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi.
- La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione o violazione dei criteri legali di commisurazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito dà conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti, le doglianze sull'entità della pena e sul diniego dei benefici sono manifestamente infondate in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →