Cassazione Penale, Sentenza n. 37394/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per più motivi comuni: 1) censurano la declaratoria di estinzione per prescrizione relativa al capo A (anno 2011) ritenendo contraddittoria la motivazione rispetto alle conclusioni della CTU; 2) contestano la qualificazione del Tamborrini come amministratore di fatto, ritenendo che la corte abbia valorizzato solo elementi indiretti e generici; 3) e 5) sostengono l'assenza del dolo specifico richiesto per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 perché la predisposizione e presentazione della dichiarazione era stata affidata a un commercialista, con conseguente possibile responsabilità solo colposa; 4) mettono in dubbio la prova relativa all'utilizzo di fatture della ditta Zilli e la attendibilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dall'emittente; 6) censurano il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena a seguito della riduzione della pena; 7) contestano la determinazione e la misura della confisca operata in sede d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: il primo motivo è inammissibile rispetto al capo A (2011) perché la declaratoria di prescrizione si è basata su valutazioni probatorie non compatibili con la statuizione di assoluzione ex art. 129 c.p.p.; il secondo motivo è inammissibile poiché la contestazione è in gran parte ricostruzione fattuale e non affronta compiutamente la ratio decidendi: la Corte territoriale ha motivato l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto sulla base di plurimi elementi fattuali; il terzo motivo è inammissibile come nuovo o comunque infondato: la Corte ha ritenuto non provata la delega alla presentazione e ha richiamato il principio che l'affidamento a un professionista non esime dalla responsabilità per omessa dichiarazione nei reati tributari; il quarto motivo è inammissibile perché tende a rivedere la valutazione del materiale probatorio e non coglie elementi decisivi idonei a intaccare la motivazione d'appello; il sesto motivo è infondato poiché gli imputati non avevano chiesto la sospensione condizionale in sede di merito; il settimo motivo è infondato: la Corte d'appello ha correttamente rideterminato l'ammontare della confisca (da € 3.595.270,54 a € 780.644,25) e ha revocato le confische connesse ai reati prescritti o per i quali è intervenuta assoluzione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 4
Norma richiamata per il capo A (omessa dichiarazione/violazioni tributarie); la Corte ha valutato la prova sulla sussistenza del fatto e l'eventuale superamento della soglia di punibilità
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Riferita al delitto per cui si discute il dolo specifico: la Corte ha ritenuto provato il dolo sulla base del comportamento successivo (mancato pagamento di imposte elevate) e ha escluso che l'affidamento al professionista escluda la responsabilità
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 3
Richiamato in relazione al capo C; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori sulla utilizzazione di fatture fittizie e l'indicazione indebita di costi
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12-bis
Norma citata in tema di confisca del profitto dei reati tributari; la Corte d'appello ha applicato i principi di revoca e rideterminazione della confisca rispetto ai reati prescritti o assolti
cod. proc. pen. - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Articolo richiamato quale parametro di censura in cassazione; la Corte ha rigettato censure che proponevano rivalutazioni del materiale probatorio o motivazioni contraddittorie senza specificità
cod. proc. pen. - art. 129, comma 2
Richiamato insieme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Tettamanti): la sentenza sottolinea che l'assoluzione per intervenuta estinzione del reato è possibile solo quando l'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti
Criteri utilizzati per la qualificazione di amministratore di fatto: valutazione complessiva di elementi sintomatici d'inserimento organico e esercizio di poteri tipici
cod. proc. pen. - art. 597, comma 5
Citato nella censura relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte richiama l'assenza di istanza in sede di merito come motivo per non poter dolersi in cassazione
cod. proc. pen. - art. 587, comma 5
Riferimento normativo collegato all'obbligo del giudice d'appello di motivare il mancato esercizio dei poteri relativi alla sospensione condizionale; richiamato per escludere il vizio quando l'interessato non ha formulato richiesta
Norma richiamata quanto all'onere delle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione non legittima automaticamente l'assoluzione: per assolvere per fatto non sussistente o per incontestabile innocenza occorre che gli elementi emergano dagli atti in modo chiaro e ictu oculi (Sez. U. Tettamanti).
- La qualificazione di amministratore di fatto si fonda su una valutazione complessiva di elementi sintomatici e di comportamento e non può essere demolita in cassazione con semplici richieste di diversa valutazione fattuale.
- In materia tributaria l'affidamento a un professionista per la predisposizione o l'invio telematico della dichiarazione non esime dall'obbligo penale personale: la responsabilità per omessa dichiarazione è sostanzialmente indelegabile.
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti né per accogliere motivi che introdcono argomenti nuovi o che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio già valutato in sede di merito; tali motivi sono spesso dichiarati inammissibili.
- Chi non chiede in sede di merito benefici (es. sospensione condizionale della pena) perde la possibilità di dolersi della loro mancata concessione in cassazione.
- In caso di confisca, il giudice d'appello può rideterminare l'ammontare del profitto e revocare confische riferite a reati estinti o per i quali l'ammontare è incerto, conformandosi ai principi di diritto e alla giurisprudenza di legittimità.
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