Cassazione Penale, Sentenza n. 16186/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente deduceva: (1) errata e imprecisa indicazione dei beni sottoposti a sequestro (più immobili sullo stesso mappale non individuati singolarmente; riferimento agli estremi di concessione edilizia ritenuto inidoneo alla trascrizione e quindi causa di nullità o abnormità del provvedimento); (2) erronea qualificazione di alcuni oggetti come rifiuti e carenza del rapporto di pertinenzialità, atteso che le fotografie dimostrerebbero che si tratta di beni semplicemente accatastati e non di rifiuti, mancando la volontà di disfarsi e quindi l'insuscettibilità all'originaria utilizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico la Corte ha richiamato l'art. 325 c.p.p.: il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato a vizi di legge e a vizi motivazionali radicali; pertanto i censure che chiedono una riesamina di carattere sostanziale o un nuovo apprezzamento dei fatti (es. se i beni siano o meno rifiuti) sono inammissibili. Quanto al primo motivo, il Tribunale era ritenuto aver descritto sufficientemente i beni e l'indicazione degli estremi di titolo edilizio era accettabile in assenza di riferimenti catastali più precisi; l'art. 4 del DPR 650/1972 è stato ritenuto inconferente e l'art. 104 disp. att. c.p.p. attiene all'esecuzione (trascrizione) e non alla validità del provvedimento, con possibilità di integrazione/rettifica se occorre. Non è stata ravvisata nullità né abnormità del provvedimento. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citato dal ricorrente come base della censura sull'indicazione dei beni; la Corte non ha ritenuto che la fattispecie sollevasse vizi di legge rilevanti ai sensi del sindacato di legittimità.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici
La norma riguarda l'esecuzione del sequestro (trascrizione presso gli uffici competenti). La Corte ha ritenuto che attenga alla fase esecutiva e non alla validità dell'atto, essendo possibile integrare o rettificare il provvedimento per consentirne l'esecuzione.
Riferimento inconferente secondo la Corte, in quanto la disposizione riguarda le "volture" immobiliari e non è pertinente alla questione della individuazione dei beni oggetto di sequestro preventivo.
La Corte ha richiamato questa norma per delimitare il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: il controllo è ammesso solo per motivi attinenti alla violazione di legge e a vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi.
Applicata per l'onere delle spese conseguente alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali gravi; non è ammessa una rivalutazione dei fatti o delle prove che richiederebbe il riesame del merito.
- Contestazioni sulla natura materiale dei beni (se siano o meno "rifiuti") e sulla pertinenzialità rispetto al reato sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice di merito o al riesame e non all'esame di legittimità, salvo che emergano vizi di legge evidenti.
- In situazioni di urgenza l'individuazione dei beni tramite mappali e, se necessario, attraverso estremi di titoli edilizi può essere ritenuta sufficiente; eventuali difficoltà esecutive legate alla trascrizione possono essere sanate con integrazioni o rettifiche del provvedimento, più che con la declaratoria di nullità.
- La nozione di "abnormità" del provvedimento è un rimedio eccezionale e richiede che l'atto sia sostanzialmente avulso dall'ordinamento processuale o manifestamente eccedente ogni ragionevole limite; tale qualificazione non sussiste facilmente.
- Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali deve circoscrivere le censure a profili di diritto e motivazionali formali; l'esposizione e l'allegazione di fatti e prove non sostituiscono il necessario quadro di doglianze di legittimità.
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