Cassazione Penale, Ordinanza n. 24029/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 49, secondo comma, e 474 c.p. Dal testo emerge che la difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto non integrasse il reato contestato perché i marchi sarebbero stati oggetto di una riproduzione fedele e non grossolana; tuttavia il ricorso riproduceva censure già formulate in appello, senza specifica correlazione con la motivazione della decisione impugnata, e tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di concreta specificità, genericamente reiterativo delle doglianze di appello e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità quando non siano denunciati specifici e decisivi travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato dalla difesa come parametro della censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della Corte, se non il rilievo che la doglianza è formulata in modo generico e non specifico.
È richiamato dalla difesa in relazione alla contestazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico non solo in senso intrinseco, ma anche estrinseco: non può limitarsi a formule generiche, alla mera reiterazione di censure già respinte in appello o a un dissenso apodittico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale controllo è estraneo al sindacato di legittimità.
- La mancanza di specificità dei motivi ricorre anche quando non vi sia una reale correlazione tra la complessità della motivazione della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.
- In sede di legittimità, l'eventuale travisamento del materiale processuale può essere rilevante solo se specificamente dedotto e decisivo; non è sufficiente prospettare in modo astratto una lettura alternativa delle emergenze probatorie.
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