Cassazione Penale, Sentenza n. 12300/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GIP nel giudizio immediato sostenendo: 1) violazione del diritto di partecipazione all'udienza (art. 606 c.p.p. lett. b) e c) con riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e agli artt. 24 e 111 Cost.), perché l'avviso indicava l'udienza per le ore 13:00 ma il Giudice ha pronunciato la sentenza anticipatamente alle 11:55, e la successiva riapertura del verbale alle 13:30 non avrebbe potuto sanare l'illegittimità; 2) carenza di motivazione nel rigetto della liquidazione delle spese di parte civile, in contrasto con i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 16043/2024) e con la disciplina dell'applicazione della pena nel giudizio immediato (art. 458-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato l'art. 458-bis c.p.p. (che impone l'avviso dell'udienza in camera di consiglio con preavviso di almeno cinque giorni) e ha rilevato che la pronuncia anticipata della sentenza ha privato il Tribunale della potestas iudicandi, rendendo illegittima la successiva riapertura del verbale. Ha inoltre osservato che la costituzione di parte civile all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458-bis è legittima e che, in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, la parte civile può ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina del giudizio e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di tale disposizione.
Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa
Va rispettato il termine di preavviso e la fissazione dell'udienza; l'anticipata pronuncia della sentenza rispetto all'ora comunicata viola la norma e può determinare l'illegittimità della decisione; la persona offesa può costituirsi parte civile nell'udienza fissata ai sensi di questa norma.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))
Norma di impugnazione per i motivi di nullità o censura relative a violazioni procedurali e di motivazione; le parti civili hanno impugnato per omissione del diritto di partecipare e per mancata liquidazione delle spese.
artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Riguardano la citazione e la notifica degli atti processuali; i ricorrenti hanno invocato l'equiparazione della situazione a quella dell'omessa citazione in giudizio dato l'anticipato svolgimento dell'udienza.
art. 24 Cost.
Richiesto in relazione al diritto alla difesa e alla partecipazione al processo; la decisione ha rilevato lesione del diritto di partecipare all'udienza.
art. 111 Cost. (settimo comma)
Richiamato a tutela del giusto processo e del diritto di partecipazione; la Corte ha considerato violato il principio per la pronuncia anticipata della sentenza.
Sezioni Unite, sentenza n. 16043 del 2024
Giurisprudenza richiamata in tema di costituzione di parte civile e liquidazione delle spese nel giudizio immediato con applicazione della pena; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza consente la costituzione e la condanna alle spese.
Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024 (Rv. 286981)
Precedente di legittimità che ammette la costituzione di parte civile all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458-bis e legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
Massime di principio
- Se il decreto che fissa l'udienza per la decisione indica un giorno/ora e il giudice pronuncia la sentenza anticipatamente, la decisione può essere annullata per violazione della potestas iudicandi e del diritto di partecipazione delle parti offese.
- La successiva "riapertura" del verbale e la costituzione di parte civile dopo la pronuncia non sanano l'illegittimità della decisione: una volta emessa la sentenza il giudice si è spogliato della materia e non può validamente reiterare l'atto decisorio.
- L'art. 458-bis richiede un preavviso minimo (cinque giorni) e consente alle persone offese di costituirsi parte civile all'udienza fissata per la decisione nel giudizio immediato; la loro partecipazione è rilevante anche ai fini della liquidazione delle spese.
- Il rifiuto di liquidare le spese alle parti civili deve essere motivato e conforme ai principi di legittimità: la giurisprudenza recente tende a riconoscere il diritto della parte civile alla condanna alle spese quando la costituzione è avvenuta regolarmente nell'udienza decisa ai sensi dell'art. 458-bis.
- In casi simili è opportuno verificare formalmente la correttezza delle notifiche/avvisi e, in presenza di discrepanze nell'orario dell'udienza, proporre impugnazione per violazione del diritto di partecipazione e nullità della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12238/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12240/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12241/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12242/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12243/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12244/2025 del 28/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →