Sentenza n. 11362/2026 - Roma, Sezione 3T
quanto al ricorso n. 12480 del 2025: per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento del 21.07.2025, del Direttore Luca Barberis del Gestore Servizi Energetici GSE Spa, di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000009992, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 50,75 kW, nel Comune di ESINE (BS); - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato alla ricorrente; e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla società Caffè Morandini Srl.. quanto al ricorso n. 13409 del 2025: Annullamento - dell'elenco XI delle imprese ammesse e finanziate nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, pubblicato in data 1.09.2025; - dell'elenco XIII delle imprese ammesse e finanziate nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, pubblicato in data 1.09.2025; - del decreto del direttore generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 5.05.2025, con cui è stato stabilito di riportare l'elenco in versione consolidata dei soggetti beneficiari ai sensi dell'Avviso pubblico del 23 agosto 2022, dell'Avviso pubblico del 21 luglio 2023 e dell'Avviso pubblico del 19 agosto 2024, con indicazione del relativo codice CUP, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.2“Parco Agrisolare” del PNRR, finanziato dall'Unione europea, per un totale di 22.942 domande ammesse, un ammontare complessivo di risorse assegnate pari a euro 2.358.440.623,85 al netto delle rinunce, e una capacità installata, al netto delle rinunce, di 1.722.590,127 kW, pubblicato in data 1.09.2025; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato alla ricorrente; e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla società Caffè Morandini Srl.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento GSE di esclusione dalla procedura di ammissione al contributo PNRR “Parco Agrisolare” e, con motivi aggiunti, elenchi delle imprese ammesse e finanziate
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente contestava l’esclusione dalla procedura per non aver trasmesso entro dieci giorni l’attestazione relativa alla disponibilità dell’immobile destinato all’impianto fotovoltaico. Deduceva, in primo luogo, la violazione delle regole del bando e del regolamento operativo, nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 68/2005, poiché la richiesta di integrazione del 30 aprile 2025 era stata inviata soltanto all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente tecnico e non alla PEC della società, espressamente indicata nella domanda quale canale destinato a ogni comunicazione con valore di notifica. Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi di economicità, collaborazione e buona fede, lamentando l’illegittimità della comunicazione effettuata attraverso un canale diverso da quello indicato e la mancata risposta all’istanza di riesame. Con un autonomo ricorso qualificato come motivi aggiunti impugnava anche gli elenchi delle imprese ammesse e finanziate e il decreto ministeriale di consolidamento degli elenchi, così da evitare l’inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione degli atti di ammissione dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha ritenuto che il GSE dovesse inviare in via principale le richieste di chiarimenti alla PEC della società, indicata nella domanda come indirizzo destinato a ricevere ogni comunicazione inerente alla richiesta con valore di notifica. Dal manuale operativo risultava infatti che l’indicazione dell’indirizzo del referente tecnico era obbligatoria, mentre l’invio delle comunicazioni anche a tale referente costituiva, secondo la disciplina applicabile alla domanda, una facoltà dell’impresa. Le successive news del GSE, pubblicate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, non avevano individuato il referente tecnico quale destinatario esclusivo, ma al più avevano reso obbligatorio l’invio anche a quest’ultimo, senza derogare all’obbligo di comunicazione alla PEC della società. Neppure il fatto che una precedente richiesta fosse stata inviata al solo referente tecnico e fosse stata evasa dalla ricorrente eliminava l’obbligo di trasmettere anche la successiva comunicazione alla PEC aziendale. Poiché l’esclusione era stata disposta esclusivamente per la mancata risposta entro dieci giorni a una richiesta inviata soltanto alla casella ordinaria del referente tecnico, il provvedimento è stato annullato, con obbligo di rivalutare la posizione della società anche alla luce della documentazione successivamente prodotta. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in termini assolutamente generici. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole di trasmissione delle comunicazioni elettroniche; la decisione si concentra tuttavia soprattutto sulle specifiche prescrizioni del bando e del manuale operativo circa il destinatario delle comunicazioni.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione ai principi di economicità, collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa.
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68
Ha costituito la base per la conversione del rito nel rito speciale applicabile alle controversie relative agli interventi PNRR.
Ha consentito al collegio di rilevare d’ufficio la questione relativa alla mancata impugnazione degli elenchi di ammissione e di provocare il contraddittorio sul punto.
Massime di principio
- Quando il bando individua la PEC del partecipante come indirizzo destinato a ricevere ogni comunicazione inerente alla domanda con valore di notifica, le richieste di integrazione o chiarimento devono essere inviate a tale indirizzo; l’invio alla sola casella, anche ordinaria, del referente tecnico non è sufficiente a far decorrere il termine per adempiere, salvo una diversa e inequivoca previsione della lex specialis.
- Se il bando rende obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo del referente tecnico ma qualifica come facoltativo l’invio delle comunicazioni anche a tale indirizzo, il referente non può essere considerato destinatario esclusivo delle comunicazioni procedimentali rivolte all’impresa.
- Le comunicazioni o news pubblicate dal gestore dopo la scadenza del termine per presentare le domande non possono essere interpretate, in assenza di una previsione espressa e inequivoca, come derogatorie rispetto alle regole della lex specialis che impongono la comunicazione alla PEC indicata dal partecipante.
- L’annullamento dell’esclusione fondata sulla mancata risposta a una richiesta di integrazione non validamente comunicata comporta la rivalutazione della posizione dell’interessato anche alla luce della documentazione successivamente prodotta, mentre la domanda risarcitoria deve essere specificamente allegata e provata e non può essere accolta se formulata in termini generici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →