Cassazione Penale, Sentenza n. 12755/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma del decreto di perquisizione e sequestro probatorio adottato in relazione a una rapina aggravata, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza della finalità probatoria. Contestava che i beni sottoposti a sequestro (denaro, capi di abbigliamento, orologio di marca) non costituissero corpo del reato né cose pertinenti, e che l'espressione "denaro o altre utilità economiche equivalenti a quelle contestate" avesse trasformato lo strumento probatorio in un sequestro preventivo per equivalente. Inoltre censurava la giustificazione data dal Tribunale, che a suo avviso avrebbe argomentato in modo incongruo richiamando somme di valore "spropositato" senza considerare adeguatamente l'origine o la prova di acquisto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per infondatezza. Richiama il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile o inesistente l'itinerario logico-giustificativo. Nel merito la Corte ritiene congrua la motivazione del Tribunale di Trento: il provvedimento indica la necessità di accertare se i beni siano quelli denunciati come sottratti e se i capi corrispondano a quelli ripresi dalle telecamere, dimostrando una finalità probatoria. L'uso del termine "equivalenti" va letto nel contesto complessivo dell'atto che ordina di sequestrare le cose ritenute presumibilmente sottratte per verificarne la provenienza, e non come trasformazione automatica in sequestro per equivalente. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso per cassazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01
Richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere l'argomentazione del provvedimento del tutto carente
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo se il giudice indica un nesso ragionevole e verificabile tra i beni sottoposti a vincolo e i fatti oggetto d'indagine (es. corrispondenza con la refurtiva denunciata o con elementi ripresi dalla videosorveglianza).
- La formulazione di espressioni come "equivalenti" non determina automaticamente un sequestro per equivalente: tale terminologia va interpretata nel contesto complessivo dell'atto e della finalità dichiarata (accertamento della provenienza dei beni).
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali; contestazioni meramente critiche sulla valutazione probatoria sono di norma inammissibili in sede di legittimità.
- Il giudice deve fornire motivazione minima, coerente e comprensibile che spieghi perché i beni sono ritenuti rilevanti ai fini probatori; bastano elementi indiziari circostanziati (segnalazioni della vittima, corrispondenze con immagini, discrepanze nella prova di acquisto).
- Se il sequestro appare invece come misura cautelare per equivalente, la parte può eccepire la natura sostanziale del provvedimento; tuttavia la qualificazione richiede valutazione del tenore complessivo dell'atto e delle istruzioni date alla polizia giudiziaria.
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